Consiglio di Stato: respinto il ricorso. Il Lecco è in B, fine dei giochi

Appena giunta la sentenza.

Confermato quanto deciso dal Tar

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6939 del 2023, proposto da A.C. Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Loredana Nada Elvira Giani in Roma, via Roberto Malatesta n. 124;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., non costituito in giudizio;
Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatora De Lorenzis, Antonio Caiffa, Domenico Zinnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lecco, Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società Us Catanzaro 1929 S.r.l., Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpi Salò S.r.l., Società Modena F.C. 2018 S.r.l., Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società Ac Reggiana 1919 S.r.l., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio S.r.l., Società Fussball Club Sùdtirol S.r.l., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia F.C. S.p.A., Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro, non costituiti in giudizio;
Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Michele Nannarone, Antonio Bartolini, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9;
Foggia Calcio 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13162/2023, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13081/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Calcio Lecco 1912 S.r.l., della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti B, del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, del Comune di Perugia, di Michele Nannarone e di Antonio Bartolini e di Foggia Calcio 1920 S.r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati D’Orsogna, in delega dell’avvocato Giani, Viglione, De Lorenzis, Caiffa, Lofoco, Sgobba, Bromuri, Zetti, Martinelli, Mosconi, Pezzali e De Michele;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Espone l’appellante che la vicenda riguarda l’ammissione del Lecco al campionato di Serie B 2023/2024 e, dunque, la concessione, che sarebbe illegittima, della licenza a prendere parte a detto campionato non avendo, il Lecco, dimostrato entro i termini previsti nel Manuale delle licenze, la disponibilità di uno stadio idoneo alla disputa delle partite di Serie B.

2. Il procedimento di concessione delle Licenze è articolato secondo una scansione temporale ben precisa, e vede l’intervento di specifiche autorità cui l’ordinamento settoriale ha concesso il potere di verifica e rilascio delle dette licenze. Autorità che, in prima battuta hanno tutte rilevato l’illegittimità del comportamento tenuto dal Lecco per poi ribaltare tale decisione (provv. FIGC 7 luglio 2023) pur essendo rimasti immutati i presupposti di fatto posti a base della stessa.

3. Il ripensamento della FIGC ruota attorno al seguente ragionamento: il Lecco, ai fini della ricerca di uno stadio ove disputare la serie B, si è trovato a dover fronteggiare una situazione di forza maggiore consistente nella conclusione (per il Lecco e per il Foggia) della stagione sportiva una settimana dopo del previsto.

4. Le Società che intendono partecipare al Campionato di Serie B devono:

a) entro il 15 giugno indicare lo stadio che intendono utilizzare allegando a tale indicazione le certificazioni richieste;

b) integrare entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 tutti gli adempimenti indicati dalla lettera a).

5. Tra il primo (15 giugno) e il secondo termine (20 giugno) si sarebbe potuto dar corso solo ad integrazioni (la disciplina dice infatti che tutti gli adempimenti potranno essere integrati…) e non si sarebbe potuto far luogo a sostituzioni.

6. Il 15 giugno il Lecco ha dichiarato di voler utilizzare il proprio stadio. Una volta spirato anche il secondo termine del 20 giugno ha modificato l’indicazione comunicando che giocherà a Padova.

7. Dal 21 al 23 giugno il Lecco presentava una serie di documenti destinati a indicare la disponibilità dello stadio Euganeo di Padova per la disputa della Serie B 2023/2024.

8. In data 30 giugno 2023, FIGC – Commissione Criteri Infrastrutturali, rilevava che tale documentazione era intempestiva e pertanto escludeva il Lecco dalla Serie B 2023/2024.

9. Il Lecco chiedeva alla stessa FIGC-Commissione Criteri Infrastrutturali di rivedere la sua decisione. Con parere del 6 luglio 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali FIGC ribaltava la sua precedente decisione riconoscendo una causa di “forza maggiore” a vantaggio del Lecco: il Lecco avrebbe dovuto giocare l’ultima partita l’11 giugno 2023 e invece l’ha disputata il successivo 18 giugno 2023.

10. Con CU 10/A del 7 luglio 2023, sulla scorta di tale ripensamento della Commissione, la FIGC ammetteva il Lecco al Campionato di Serie B 2023/2024.

11. L’AC Perugia Calcio s.r.l. si rivolgeva allora al Collegio di Garanzia presso il CONI. Con la decisione n. 66/2023, il CONI – Collegio di Garanzia, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, dichiarava la violazione, ad opera del Lecco, dei termini perentori previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali ai fini della comprova della disponibilità di uno stadio conforme ai criteri sanciti per la Serie B 2023/2024 e ne disponeva l’esclusione dal Campionato di Serie B 2023/2024. Gli altri motivi di ricorso erano dichiarati “assorbiti”.

12. Il Lecco proponeva quindi ricorso al TAR del Lazio (r.g. 10439/2023) che lo accoglieva con la sentenza n. 13162/2023, rigettando il ricorso incidentale del Perugia.

13. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, AC Perugia Calcio s.r.l. ha chiesto l’annullamento con rituale e tempestivo atto di appello, alla stregua dei motivi così rubricati: “I Violazione e/o falsa applicazione del CU 66/A del 9 novembre 2022 recante il Sistema delle Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 – violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di proroga dei termini, di autoresponsabilità, di irretrattabilità della domanda di partecipazione, di immutabilità delle regole di gara – violazione della par condicio; II Violazione dei principi in materia di interpretazione – illogicità e irragionevolezza; III Erronea reiezione del ricorso incidentale – Irragionevolezza manifesta e difetto di proporzionalità – violazione e falsa applicazione del principio di certezza”.

14. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Calcio Lecco 1912 S.r.l.

15. Si sono costituiti il Comune di Perugia, la società Calcio Foggia 1920 s.r.l., il Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Michele Nannarone, Antonio Bartolini, chiedendo l’annullamento della sentenza n. 13162/23.

16. Alla udienza pubblica del 29 agosto 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

17. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.

18. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.

18.1. La sentenza sarebbe errata per non aver rilevato che, prima di chiedere una proroga di tutti i termini e prima di invocare una causa di forza maggiore, il Lecco si era attenuto senza riserva alcuna alla scansione ordinariamente fissata (per tutti) dal Manuale delle Licenze Nazionali, indicando uno stadio (quello di Lecco) che l’avrebbe portato a esclusione certa.

18.2. Solo dopo aver effettuato (il 15 giugno) la scelta dello stadio di Lecco, il Lecco ha inoltrato alla FIGC una domanda di proroga generica come se il termine per indicare lo stadio non fosse già scaduto il 15 giugno e come se il 15 giugno il Lecco non avesse già indicato, senza riserva alcuna, l’(inutilizzabile) stadio di Lecco.

18.3. È vero che la disciplina recata dal Manuale concedeva ancora al Lecco il secondo termine del 20 giugno. Ma quel secondo termine non consentiva l’indicazione di nuovi stadi; consentiva soltanto di integrare la documentazione eventualmente mancante in ordine allo stadio già indicato. Quindi, avendo indicato il 15 giugno uno stadio che lo portava sicuramente ad esclusione e che, secondo la disciplina di gara, non era più modificabile, il 15 giugno il Lecco era da escludere.

18.4. Nessuna proroga era nella specie possibile. L’unica conclusione era quella imposta dalle regole di gara: il Lecco (già al 15 giugno) aveva maturato le condizioni per essere escluso (avendo indicato uno stadio inutilizzabile) e comunque nel secondo termine (quello del 20 giugno) non aveva fatto pervenire nulla.

18.5. L’argomentare del TAR sulla (pretesa) impossibilità per il Lecco di rispettare il termine del 15 giugno (e quindi il successivo termine del 20 giugno) verrebbe a cadere secondo l’appellante.

18.6. Il Lecco avrebbe dovuto essere escluso in un momento che si colloca logicamente a monte di tutti ragionamenti del TAR a proposito dell’entità del termine messo a disposizione per la ricerca dello stadio e dell’incidere su tale termine dello spostamento dei play off. Di qui il primo errore della sentenza e di tutte le affermazioni che, a cascata, la medesima sentenza avrebbe compiuto per non aver rilevato che il Lecco doveva essere escluso per una ragione che, dal punto di vista logico, si colloca a monte di tutti gli argomenti spesi per giustificare un adempimento che si è assunto mancante e che viceversa la parte aveva invece effettuato.

19. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.

19.1. La sentenza avrebbe operato un inammissibile intervento manipolativo. Proprio l’interpretazione sistematica avrebbe dovuto impedire alla sentenza di affermare, in maniera irragionevole e in contrasto con il Manuale delle Licenze, che il medesimo, se letto alla stregua dei canoni invalsi a proposito della presupposizione negoziale, aveva voluto fissare in nove giorni il termine per il reperimento di uno stadio idoneo a disputare le partite della categoria superiore.

19.2. Nove giorni, infatti, non sarebbero un termine congruo per cercare uno stadio, men che meno per adeguare quello nel quale si è disputata la categoria inferiore e meno ancora per costruire uno stadio nuovo. E già solo questa considerazione paleserebbe la manifesta irragionevolezza del percorso seguito nella sentenza.

19.3. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata creerebbe in via interpretativa un nuovo termine di nove giorni, lo sostituirebbe a quello di oltre sette mesi indicato dal Manuale delle Licenze e lo creerebbe senza avvedersi che una simile creazione interpretativa avrebbe certamente determinato l’illegittimità in parte qua della prescrizione per violazione dei comuni canoni di logicità e congruità dei termini.

19.4. La manipolazione postuma della disciplina generale non avrebbe potuto esser giustificata neppure col richiamo ad una pretesa situazione di forza maggiore giacché di questa, nella specie, mancherebbe il presupposto cardine, vale a dire la ricorrenza di un evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile.

19.5. Il TAR avrebbe dimenticato che il Lecco, per il solo fatto di non avere uno stadio idoneo e di non aver cominciato la ricerca sin dal giorno in cui gli era nota (come a tutti gli altri partecipanti) la data in cui avrebbe dovuto comprovarne la disponibilità, non poteva per definizione aver provato di avere agito secondo la maggiore diligenza possibile e non poteva quindi fruire della causa di forza maggiore e/o del legittimo impedimento e/o della rimessione in termini.

20. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.

20.1. Il Perugia aveva dedotto che, nell’accogliere il reclamo del Lecco avverso l’originario provvedimento di esclusione del 30 giugno 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali aveva disapplicato il Sistema delle Licenze e si era altresì autoinvestita di un potere di accertare eventuali situazioni di forza maggiore. Il TAR ha respinto la censura sostenendo che nella specie né la Commissione Criteri Infrastrutturali, né la FIGC (né il TAR medesimo) hanno dato luogo a disapplicazioni di sorta giacché alla soppressione del termine del 15 giugno 2023 si poteva tranquillamente pervenire in via meramente interpretativa.

20.2. Una cosa che avrebbe dato luogo ad un trattamento dispari in danno di coloro che, come la ricorrente, hanno speso molti soldi per lo stadio e che finisce col premiare chi (come il Lecco) ha utilizzato le proprie risorse non per le infrastrutture ma per l’acquisto dei giocatori e che ha atteso fino all’ultimo (e anzi oltre) per reperire l’infrastruttura essenziale per un operatore professionale nel settore del calcio (vale a dire lo stadio).

20.3. Erronea sarebbe poi la reiezione del motivo col quale il Perugia aveva denunciato che in realtà l’esclusione del Lecco avrebbe dovuto essere disposta persino per motivi diversi da quelli originariamente prospettati dalla Commissione.

20.4. Il Lecco, il 15 giugno 2023 aveva indicato l’infrastruttura comunale “Rigamonti-Ceppi” della città di Lecco ai fini della disputa della Serie B 2023/2024 e sarebbe stato così vincolato alla disciplina di gara (titolo II “Criteri Infrastrutturali” del Sistema delle Licenze Nazionali, pag. 12) che, circa l’indicazione dello stadio effettuata il 15 giugno, consentiva soltanto integrazioni documentali entro la data del 20 giugno 2023. Il problema dunque non era (solo) il mancato rispetto da parte del Lecco del termine del 20 giugno 2023 ma, ancor prima e ancor più radicalmente, il suo totale ignorare la disciplina di gara, posto che dopo aver indicato lo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco il 15 giugno, non avuta risposta alcuna alla (infondata) istanza di proroga (avverso la quale nessuna reazione del Lecco v’è stata) spirato inutilmente il termine del 20 giugno 2023 senza alcuna integrazione, il Lecco aveva indicato il diverso stadio Euganeo di Padova.

20.5. Il Lecco, secondo l’appellante, si era autocreato una propria disciplina di gara, difforme da quella legale seguita da tutti gli altri presentatori di domanda. Sarebbe inconferente l’argomentare del TAR circa la pretesa inesigibilità nei confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno. Nessuna inesigibilità vi sarebbe stata né in fatto né in diritto. Sarebbe stato infatti il Lecco a sottoporsi al termine del 15 giugno e quindi ad accettare di sottostare a quella disciplina rispetto alla quale ha poi chiesto una proroga solo dopo aver effettuato la irretrattabile scelta dello stadio “Rigamonti-Ceppi”.

20.6. Discorso non dissimile varrebbe per la censura di cui al punto B del ricorso incidentale (inesistenza di qualsivoglia ipotesi di forza maggiore), anch’essa respinta dalla sentenza con riferimento alla motivazione spesa per giustificare l’accoglimento del ricorso principale. La sentenza muove dall’assunto che il Sistema delle Licenze avesse previsto per l’indicazione dello stadio dove giocare la prossima Serie B un termine di soli nove giorni intercorrenti tra l’acquisizione del titolo sportivo all’esito dei play off ed il termine del 20 giugno 2023. Tale interpretazione non terrebbe conto di due dati fondamentali, oltre a porsi in contrasto con la lettera del Manuale. Il primo è che normalmente una squadra che si cimenta tra i professionisti deve già disporre stabilmente di una infrastruttura idonea. Il secondo è che, a chi non dispone stabilmente di uno stadio, il termine di nove giorni creato dal TAR del Lazio con l’inconferente richiamo della presupposizione negoziale non basterebbe.

20.7. Chi non ha uno stadio, sostiene l’appellante, assume su di sé ogni rischio connesso al mancato reperimento della necessaria infrastruttura sicché il Lecco non avrebbe potuto invocare alcuna forza maggiore e/o alcuna inesigibilità dei comportamenti imposti dalla Federazione ma avrebbe dovuto dimostrare (cosa che non avrebbe fatto) di essersi adoperato con la massima diligenza sin dal giorno (9 novembre 2022) in cui aveva avuto notizia dell’obbligo di reperire uno stadio idoneo per la Serie B.

21. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.

22. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa ruota intorno al termine per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 (in particolare quello relativo ai criteri infrastrutturali).

23. Va intanto premesso che ciò che è accaduto è molto più lineare di come è stato descritto nell’atto di appello.

23.1. Il Lecco si aggiudicava i play off in data 18 giugno 2023 in virtù della vittoria nella partita disputata contro il Foggia.

23.2. I requisiti relativi ai criteri infrastrutturali erano acquisiti dal Lecco il 23 giugno 2023.

23.3. La Commissione Criteri Infrastrutturali indirizzava al Consiglio Federale la nota prot. n. 1596/2023 nella quale “ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato termine”.

23.4. Come si vede, tutta la questione, perfettamente colta dal primo Giudice, ruota intorno al concetto di esigibilità. La sentenza impugnata individua lucidamente il “fuoco” della vicenda controversa laddove si legge: “13. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno individuati dal Manuale delle Licenze”.

23.5. E il concetto di inesigibilità di altro comportamento è ben noto in diritto e qui del tutto correttamente utilizzato, al contrario di quanto si percepisce dall’argomentare dell’appellante che sostiene che (…) “Non c’entra nulla pertanto il discorso del TAR circa la pretesa inesigibilità nei confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno. Nessuna inesigibilità v’era né in fatto né in diritto” (pagina 15 del ricorso in appello).

23.6. Ciò che l’appellante definisce “intervento manipolativo dell’impugnata sentenza” (punto 3, pagina 13 del ricorso in appello), altro non è che un argomento interpretativo, cioè la ragione, l’argomento, appunto, a sostegno di una tesi interpretativa, sia essa cognitiva o decisoria (in questo caso decisoria). Si tratta dell’argomento della ragionevolezza (enunciato a pagina 17 della sentenza impugnata) che persegue lo scopo di scartare una certa interpretazione possibile adducendo che tale interpretazione darebbe luogo ad una conclusione assurda, irragionevole. Esso consiste nel fare appello alla presunzione che il regolatore sia un agente ragionevole (o razionale). Da cui segue che il regolatore non può aver voluto una norma assurda.

23.7. E le conclusioni cui è giunto il primo Giudice resistono saldamente alle critiche che si leggono nell’atto di appello, in particolare laddove, in modo del tutto condivisibile, il TAR osserva:

a) che – con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione – non si è mai dubitato del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis;

b) che risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede – ossia ragionevole – che i termini del 15 e del 20 giugno 2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play off in data 11 giugno 2023;

c) che questa ricostruzione è la sola idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società.

24. Premono ulteriori considerazioni.

24.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che è ampiamente condivisa dal Collegio.

24.2. L’inesigibilità del comportamento conforme al dovere è ormai da tempo prospettata come causa generale ed autonoma di esclusione della colpevolezza o, per taluni, dell’antigiuridicità del fatto. La volontà dell’agente dovrebbe formarsi in circostanze concomitanti normali, solo in presenza delle quali l’ordinamento potrebbe “esigere” che l’agente si comporti conformemente alla norma. Si tratta di concetti noti al diritto penale (tra le tante, Cassazione penale sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335 che ha ricondotto l’inesigibilità nell’ambito della categoria delle scriminanti, e Cass. Penale, Sez. VI, 14 settembre 2017, n. 1748) altrettanto noti in ambito civilistico e ampiamente utilizzati nel diritto amministrativo sotto la forma della “inesigibilità di una condotta alternativa lecita”. Il termine “inesigibile” significa, infatti, che quella data condotta non si poteva pretendere da quel soggetto, in quella situazione contingente. L’esigibilità è, infatti, la possibilità di richiedere al soggetto agente la cosiddetta “condotta alternativa diligente”, al momento del fatto e alla luce delle sue caratteristiche personali e delle irripetibili specificità della situazione storica in cui egli si è venuto a trovare. Non è superfluo precisare che l’inesigibilità della condotta alternativa diligente non riguarda le ipotesi di carenza assoluta di qualunque possibilità di aliud facere e cioè di tenere la condotta alternativa doverosa, perché in tal caso ricorrerebbe un’ipotesi di impossibilità oggettiva, bensì quelle di carenza relativa, per il ricorrere di circostanze soggettive tali da non rendere concretamente possibile esigere un comportamento differente.

25. In definitiva, il primo motivo di appello è infondato poiché tutta la complessa ricostruzione, anche in fatto, dell’appellante, non tiene conto di un dato pacifico e cioè che solo il 18 giugno 2023, al termine della partita disputata col Foggia, il Lecco acquisiva il titolo per partecipare al Campionato di Serie B 2023/2024.

25.1. Su questo punto necessitano ulteriori considerazioni.

a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo);

b) si tratta di un principio generale che non può non permeare e conformare anche l’ordinamento sportivo, connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento statale (art. 1, d.l. n. 220/2003; arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057);

c) nel caso di specie, nella sequenza temporale che risulta dagli atti di causa:

– il manuale relativo al sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionale di serie B stagione 2023/2024 (comunicato n. 66/A del 9.11.2022) è stato approvato dalla FIGC dopo aver conosciuto e approvato il calendario della stagione calcistica 2022-2023 del campionato di serie C, destinato a concludersi, secondo l’originario calendario, in data 11.6.2023;

– la tempistica stabilita dal manuale delle licenze per l’iscrizione al campionato di serie B per la stagione calcistica 2023-2024 è stata fissata nella presupposizione della detta data di conclusione dell’11.6.2023 del campionato di serie C, segnatamente quanto al termine del 15.6.2023 per il deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali e al termine del 20.6.2023 per eventuale regolarizzazione e integrazione di detta documentazione;

– con nota in data 27.4.2023 la Lega Pro ha aggiornato il calendario delle partite di play off della serie C stabilendo le date del 13.6.2023 e del 18.6.2023 rispettivamente per le partite di andata e ritorno;

– per l’effetto, la società vincitrice delle partite di play off avrebbe conseguito il titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di serie B solo in data 18.6.2023;

– il manuale delle licenze e il portale della FIGC non prevedono, per l’iscrizione al Campionato di serie B, la possibilità di presentazione di domande preventive, ossia prima del conseguimento del titolo sportivo; la nota 25.7.2023 dell’Ufficio licenze nazionali della FIGC evidenzia che l’accesso alle aree dedicate alle tre leghe professionali del portale della FIGC viene abilitato in favore delle singole società in ragione del titolo sportivo conseguito all’esito della formazione delle classifiche finali di ciascun campionato; pertanto ciascuna società poteva presentare, nei termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023 la documentazione prescritta per la ammissione al campionato “esclusivamente” per la categoria per la quale la società era in possesso del relativo titolo sportivo;

– all’aggiornamento del calendario delle partite di play off della serie C non è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, – e resta auspicabile per i futuri campionati – un aggiornamento in funzione di coordinamento delle tempistiche stabilite dal manuale delle licenze;

– in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato di serie B per completare gli adempimenti necessari;

– in virtù di tali circostanze, la società Calcio Lecco si è trovata nella impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al 15.6.2023, il necessario titolo sportivo;

– il criterio fissato dal manuale delle licenze, che stabilisce un termine di 5 giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023;

– neppure era ragionevolmente esigibile che la società Calcio Lecco fosse pronta con la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali prima della finale di play off o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il conseguimento del titolo sportivo;

– neppure la società Calcio Lecco aveva l’onere di impugnare il manuale delle licenze, quanto alle clausole che prevedono i termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023, entro un termine decorrente dall’adozione del manuale, o entro un termine decorrente dall’aggiornamento del calendario delle partite di play off, perché difettava un interesse concreto e attuale a siffatta impugnazione sino alla data del 18.6.2023 quando la società è risultata vincitrice dei play off;

– il mancato coordinamento tra le date del calendario delle partite di play off del campionato di serie C e le date previste dal manuale delle licenze, avendo prodotto l’effetto di lasciare in vita un termine di impossibile osservanza (quello del 15.6.2023), non può andare in danno della società calcistica, e, pertanto, correttamente, la FIGC ha consentito a una proroga del termine negli stretti limiti volti a rimediare al difetto di coordinamento suddetto e a garantire la par condicio delle società calcistiche legittimate a partecipare al campionato di serie B.

26. Non meno infondato è il secondo motivo di appello che si profonde in una lunga quanto infondata dissertazione circa un, come già precisato, inesistente intervento manipolativo della sentenza impugnata; la sentenza non ha fatto altro che utilizzare il criterio della ragionevolezza partendo da un dato di fatto, sopra ampiamente descritto, vale a dire lo spostamento delle date degli incontri dei play off di Lega Pro.

26.1. Non può che convenirsi, in particolare, con quanto affermato dalla difesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a pagina 11 della memoria depositata il 16 agosto 2023, laddove si legge: “Aspetto sul quale si fonda la pronuncia del TAR è quello riferito ad un principio di carattere generale che deve trovare applicazione nel caso che occupa, ovvero quello della ragionevolezza del termine assegnato ad un soggetto interessato a conseguire un bene della vita (in questo caso la partecipazione al campionato ottenuta tramite merito sportivo): il Lecco è stato chiamato a disputare l’ultimo incontro dei “play off” organizzati dalla Lega Pro per la promozione in serie B solamente il 18 giugno 2023, cioè meno di 48 ore prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di serie B”.

27. Anche il terzo motivo è infondato per le ragioni finora ampiamente esposte, tenuto conto che gli argomenti ivi contenuti sono sostanzialmente ripetitivi di quelli esposti nei motivi precedenti.

28. Per le ragioni esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

Le spese, vista l’assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13162/2023.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Gianluca RovelliPaolo Giovanni Nicolo’ Lotti