Autonomia Differenziata: tutti i dubbi della Consulta.

La Corte Costituzionale, dopo una Camera di consiglio durata due giorni, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie – legge Calderoli- e ha considerato illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.

La Consulta, riconosce che “le Regioni ottengano forme particolari di autonomia, fatti salvi i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio”.
I Giudici ritengono che l’autonomia differenziata “non deve corrispondere all’esigenza di un riparto tra i diversi segmenti del sistema politico ma deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini”.

La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, ha ravvisato l’incostituzionalità di alcuni profili della legge.

La Consulta ritiene che “la possibilità di devoluzione a favore delle regioni di specifiche funzioni legislative e amministrative debba essere giustificata alla luce del richiamato principio di sussidiarietà”

Altro aspetto che viene contestato riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) la cui decisione sostanziale “non può essere rimessa nelle mani del Governo, in quanto verrebbe limitato il ruolo costituzionale del Parlamento“. Analogamente l’aggiornamento dei LEP non può essere effettuato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm).

É altresì incostituzionale “la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni“.

Parere negativo anche per “la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.

La Corte ha fornito criteri interpretativi su altri punti della legge:

  • l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo;
  • la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa (“prendere
    o lasciare”) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso
    l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata;
  • la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra “materie LEP” e “materie no LEP”) va intesa nel senso che, se
    il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
  • l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;
  • la clausola di invarianza finanziaria richiede – oltre a quanto precisato al punto precedente – che, al momento della conclusione dell’intesa e della individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari.

La Consulta ricorda che “spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle (regioni) ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge“.

Le reazioni della politica

“L’autonomia è stata riconosciuta come costituzionalmente corretta, si invita il Parlamento a fare delle modifiche, cosa che verrà fatta. Bene, un altro passo in avanti”. Così Matteo Salvini ad Agorà su Rai 3, commentando la sentenza della Consulta ed evidenziando solo la prima parte della decisione.

Di tono opposto le valutazioni delle opposizioni: “dalla Consulta è arrivata una sonora bocciatura di una legge sbagliata che spacca il Paese. Sono 7 rilievi che smontano la riforma. Avevamo chiesto alla destra di fermarsi, a questo punto devono farlo. E’ un fallimento del governo. Salvini mi diceva che l’autonomia è prevista dalla Costituzione e che mi avrebbe regalato una copia. Gli consiglierei di tenersela e leggerla con Giorgia Meloni”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

Abbiamo difeso l’unità della Repubblica e l’uguaglianza delle Regioni e dei cittadini italiani. La legge Calderoli, così come concepita dal Governo, è stata completamente destrutturata dalla Corte costituzionale e tecnicamente non esiste più essendo sostanzialmente inapplicabile” esulta dalla Puglia Michele Emiliano.

Autore