La Provincia di Foggia del Presidente avv. Giuseppe Nobiletti, assistita dall’avv. De Michele, non fa sconti: sul tavolo del Consiglio di Stato tutte le ragioni del Foggia e l’elenco puntuale di errori ed orrori del sistema FIGC.
A seguire il testo integrale.
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE – R O M A
Sezione Quinta – R.G. n° 6915/23
Udienza del 29/08/2023
Presidente: dott. Paolo Giovanni Nicolò LOTTI
Consigliere Relatore: dott. Gianluca ROVELLI
Atto di intervento ad adiuvandum per
PROVINCIA DI FOGGIA, (…) – interventore ad adiuvandum
in favore di
– CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba – appellante
contro
– FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore – appellata
nonché contro
– CALCIO LECCO 1912 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore
– C.O.N.I. – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRESSO IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante p.t., – A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (L.N.P.B.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (LEGA PRO), in persona del legale rappresentante pro tempore, – controinteressati
nonché contro
– LA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A., LA SOCIETÀ SPORTIVA BARI CALCIO S.P.A., LA SOCIETÀ US CATANZARO 1929 SRL, LA SOCIETÀ A.S. CITTADELLA S.R.L. UNIPERSONALE, LA SOCIETÀ COMO 1907 S.R.L., LA SOCIETÀ COSENZA CALCIO S.R.L., LA SOCIETÀ U.S. CREMONESE S.P.A., LA SOCIETÀ FERALPISALÒ S.R.L., LA SOCIETÀ MODENA F.C. 2018 S.R.L, LA SOCIETÀ PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A., LA SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 S.R.L., LA SOCIETÀ PISA SPORTING CLUB S.R.L., LA SOCIETÀ A.C. REGGIANA 1919 S.R.L., LA SOCIETÀ U.C. SAMPDORIA S.P.A., LA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO SRL, LA SOCIETÀ FUSSBALL CLUB SÙDTIROL S.R.I., LA SOCIETÀ TERNANA CALCIO S.P.A., LA SOCIETÀ VENEZIA FC S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
– COMUNE DI LECCO, in persona del Sindaco p.t.,
– CENTRO DI COORDINAMENTO DEI PERUGIA CLUBS, in persona del legale rappresentante p.t.;
– NANNARONE Michele e BARTOLINI Antonio;
– COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco p.t.,
– intervenuti in 1° grado
per l’annullamento e/o la riforma, in accoglimento del ricorso in appello proposto dal Calcio Foggia 1920 s.r.l. in data 8.8.2023, del dispositivo n° 13083 del 3 agosto 2023, e della correlata sentenza n° 13163/2023 emessa dalla Sezione Prima Ter del T.A.R. di Roma in data 02/08/2023 e pubblicata in data 07/08/2023, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e, per l’effetto, annullato il dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – prot. n° 00709/2023 pubblicato in data 17 luglio 2023, nonché la relativa decisione della medesima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n° 66/2023 del 20 luglio 2023 che aveva non ammesso la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. alla serie B – Campionato 2023 / 2024.
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL GIUSTO PROCESSO IN DANNO DEL CALCIO FOGGIA 1920
1. La Provincia di Foggia, come in premessa rappresentata e difesa, ha interesse ad intervenire in favore della posizione sostanziale e processuale del Calcio Foggia 1920 s.r.l., in qualità di Ente locale all’interno del cui territorio è allocato il Comune capoluogo di cui la Società appellante è espressione come titolare del titolo sportivo professionistico di affiliazione alla Federazione italiana gioco calcio (d’ora innanzi FIGC):
a) per aver partecipato il Calcio Foggia 1920 s.r.l., con regolare Licenza Nazionale, al campionato di calcio della Lega Nazionale professionisti di serie C (di seguito Lega Pro) per l’anno 2022/2023, risultando finalista nei playoff per la promozione alla superiore serie B con il Calcio Lecco 1912 s.r.l.;
b) per essere stata ammessa la Società appellante a partecipare al campionato di calcio della Lega Pro per l’anno 2023/2024, all’esito delle verifiche positive della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi con pareri del 30 giugno 2023;
c) per essere stato inserito il Calcio Foggia 1920 s.r.l. con C.U. FIGC n.45/2023 del 24.7.2023 (v. allegato 1) – come unica Società già ammessa alla Lega Pro per l’anno 2023/2024 che ha presentato la domanda di ripescaggio entro il 18.7.2023 – nella graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie B 2023/2024 utilizzando la procedura del ripescaggio laddove risulti vana la procedura di riammissione di cui al C.U. 43/A del 24 luglio 2023 (v. allegato 2), nella cui graduatoria per le eventuali riammissioni per la integrazione dell’organico del Campionato Serie B 2023/2024 sono state inserite tutte e quattro le Società retrocesse dalla LNPB alla Lega Pro che hanno fatto domanda di riammissione entro il 18.7.2023, cioè Brescia Calcio s.p.a., A.C. Perugia Calcio s.r.l., S.P.A.L. s.r.l e Benevento Calcio s.r.l.
2. Appare a questo Ente territoriale che il comportamento tenuto dalla FIGC e dalla LNPB nel presente giudizio e negli altri tre giudizi pendenti davanti a codesto Ecc.mo Collegio con lo stesso “oggetto”, tutti rivenienti per l’udienza del 29.8.2023, si sia manifestato ingiustificatamente in favore del Calcio Lecco 1912 s.r.l. e rappresenti una discriminazione inammissibile nei confronti del Calcio Foggia 1920 s.r.l., che non può essere accettato né sul piano etico né sul piano giuridico sostanziale e processuale.
2.1. Tale comportamento delle autorità sportive è rappresentazione plastica dell’inefficacia delle norme sportive fissate dalla FIGC, a causa dell’orientamento devastante dello stesso legislatore sportivo di consentirne e incentivarne la non applicazione in favore di una società professionistica e in danno di un’altra, senza ragioni oggettive se non una incomprensibile “forza maggiore”, che corrisponde esattamente alla nozione di arbitrio antigiuridico.
3. Appare inoltre a questo Ente territoriale che non siano state rispettate le regole processuali fondamentali dal Collegio di garanzia dello sport per quanto riguarda l’impugnativa del provvedimento federale FIGC del 7.7.2023 di ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. al campionato di serie B 2023/2024.
3.1. L’organo di giustizia sportiva di unico grado in questa tipologia di controversie governate dall’art.218 commi 2-5 del d.l. n.34/2020 non ha riunito i due ricorsi del Calcio Foggia 1920 s.r.l. e dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l. per connessione oggettiva (identità di petitum) e soggettiva in spregio a precedenti recenti dello stesso Collegio di garanzia (v. allegato 3) e ha determinato così due decisioni divergenti quanto alla legittimazione attiva ad impugnare l’identico provvedimento federale, esclusa (in accoglimento dell’eccezione della FIGC) per ritenuta mancanza di interesse autonomo nei confronti del Calcio Foggia 1920 s.r.l. con la decisione n.65/2023 (v. allegato 4), affermata (in assenza di eccezione della FIGC) nei confronti dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l. con la contestuale decisione n.66/2023 (v. allegato 5), salvo il ripensamento sul diritto dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l. alla riammissione alla serie B 2023/2024, su eccezione della FIGC per mancanza dei requisiti infrastrutturali prima riconosciuti dal Consiglio federale con il C.U. n.43/2023 (v. allegato 2), nella decisione n.73/2023 (v. allegato 6).
4. Appare infine a questo Ente territoriale che dal TAR Roma – I Sezione ter non siano state rispettate le regole del processo speciale sportivo disciplinato dall’art.218 commi 2-5 d.l. n.34/2020 (convertito dalla legge n.77/2020), applicabili fino al 31 dicembre 2025 in virtù dell’art.5-quaterdecies del d.l. n.162/2022 (convertito dalla legge n.199/2022), da un lato per quanto riguarda l’assegnazione della prima udienza utile dei tre ricorsi connessi della FIGC (giudizio n.10401/2023) e del Calcio Lecco 1912 s.r.l. (giudizio n.10439/2023) avverso la decisione n.66/2023 del Collegio di garanzia dello Sport nonchè del Calcio Foggia 1920 s.r.l. (giudizio n.10853/2023) avverso la decisione n.65/2023 del Collegio di garanzia dello Sport; dall’altro, per la mancata riunione dei tre giudizi connessi, due dei quali decisi con le separate e contestuali sentenze del 3-7.8.2023 nn.13163/2023 (ricorso FIGC n.10401/2023) e 13162/2023 (ricorso Calcio Lecco n.10439/2023), rimanendo pendente davanti al TAR Lazio all’udienza del 26.9.2023 quello del Calcio Foggia 1920 s.r.l. (giudizio n.10853/2023).
4.1. Si è determinata così una gravissima situazione sostanziale e processuale di ingiustificata denegata giustizia per la Società ora appellante, che ha giustamente sottolineato nei due atti di gravame di essere in realtà l’unico soggetto che possedeva e possiede la legittimità ad impugnare il provvedimento federale del 7.7.2023 di ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. al campionato di calcio della LNPB 2023/2024.
5. Ne consegue che la Provincia di Foggia ha interesse a sostenere le ragioni del Calcio Foggia 1920 s.r.l. a ottenere, in questa sede giudiziale e negli altri tre giudizi pendenti davanti a codesto Ecc.mo Collegio all’udienza del 29 agosto 2023 (i due appelli n.6915-6916/2023 del Calcio Foggia 1920 s.r.l. e i due appelli dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l. nn.6939-6941/2023 avverso le due sentenze n.13162-13163/2023 del TAR Roma), la declaratoria di esclusione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. dal campionato di serie B 2023/2024, fatte salve, ovviamente, le ulteriori determinazioni che adotterà, dopo le sentenze del Consiglio di Stato, il Consiglio federale FIGC in sede di integrazione dell’organico della serie B 2023/2024 con il format ordinario a 22 squadre previsto dall’art.49 comma 1 lettera a) delle NOIF, su cui vanno fatte queste precisazioni.
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IL FORMAT DEL CAMPIONATO LNPB 2023/2024 A 22 SQUADRE E L’INTERESSE AUTONOMO AD IMPUGNARE DEL CALCIO FOGGIA 1920
6. L’art.49 comma 1 lettera a) delle NOIF (v. allegato 7) prevede che l’organizzazione del campionato di calcio della Lega Nazionale Professionisti di serie B è regolato su un girone unico di 22 squadre.
7. L’art.49 comma 4 delle NOIF prevede testualmente sulla possibilità di modificare, annualmente, il format ordinario del campionato di calcio di serie B a 22 squadre: «4. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie A, B e C, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C. Ciascuna lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione. Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d’intesa con le altre Leghe interessate. L’intesa con le leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell’ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione. In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale.».
8. L’art.49 delle Noif prevede in calce anche una norma transitoria che regola soltanto per il campionato 2019/2020 l’organico delle serie B a 20 squadre: «Per la stagione sportiva 2019/2020 il Campionato di Serie B è articolato in un girone unico a 20 squadre e in ragione dell’attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l’integrazione dell’organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società. Laddove, all’esito della procedura di rilascio delle Licenze Nazionali o in ragione di provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione, l’organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 di cui al comma 1 dovesse risultare inferiore a 20 squadre, l’integrazione dell’organico verrà effettuata attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate delle società retrocesse dalla Serie B nella stagione sportiva 2018/2019. In tale ultima ipotesi, qualora le squadre retrocesse dalla Serie B fossero destinatarie dei richiamati provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione o di diniego del rilascio della Licenza Nazionale, la vacanza di organico della Serie B verrà integrata attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.».
9. L’art.49 commi 5 e 6 delle Noif ha così disciplinato le ipotesi di integrazione dell’organico con la riammissione delle squadre retrocesse (comma 5) e con il ripescaggio nella categoria superiore delle squadre affiliate alla categoria inferiore (comma 6): «5. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità al comma 4 determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega. La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti. 6. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l’organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.».
9.1. L’art. 50 delle NOIF disciplina le “Modifiche all’ordinamento dei campionati”: «1. L’ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale. 2. La delibera con la quale vengono modificati l’ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.».
10. Per il campionato di serie B 2023/2024 la LNPB non ha mai attivato la procedura prevista dall’art.49 comma 4 delle Noif per la modifica del format ordinario a 22 squadre previsto dall’art.49 comma 1 lettera a) delle Noif, né il Consiglio federale della FIGC ha mai deliberato la modifica dell’organizzazione del campionato di calcio di serie B 2023/2024, ai sensi del combinato disposto dell’art.49 comma 4 e dell’art.50 delle Noif.
10.1. In verità, la modifica del format ordinario a 22 squadre del campionato LNPB non è stata mai disposta per le stagioni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, che invece sono state svolte con un girone a 20 squadre per una illegittima ultrattività di fatto della norma transitoria dell’art.49 delle Noif, quindi senza legittimazione nell’ambito dell’ordinamento calcistico professionistico perché in palese violazione dell’art.49 comma 1 lettera a) delle Noif, consentendo così alla LNPB la distribuzione dei diritti televisivi tra un numero di società affiliate inferiore a quello previsto dalla norma sportiva e giustificando gli interventi ad adiuvandum del Calcio Lecco 1912 s.r.l. da parte della stessa Lega di serie B e delle 18 squadre attualmente già ammesse al campionato cadetto 2023/2024, interventi che sono evidentemente in contrasto con il fair play sportivo oltre che in violazione della norma federale sull’organizzazione del campionato.
10.2. Lo stesso Statuto della LNPB (v. allegato 8) attualmente vigente non prevede la possibilità di iniziare il campionato senza l’organico integrato con provvedimento federale FIGC e il rinvio a tempo indeterminato delle gare non iniziate per ragioni non imputabili alle società non rientra tra le ipotesi disciplinate dall’art.28 dello Statuto della Lega di B, per cui l’inizio del campionato 2023/2024 alla data del 18.9.2023 con sole 16 squadre per n.8 partite, per le prime tre giornate, senza integrazione dell’organico a 22 squadre e sulla base di un calendario strutturato su un format illegittimo a 20 squadre, rappresenta una ulteriore conferma dello stato di complessiva sistematica violazione in subiecta materia delle norme sportive e del fair play da parte della LNPB (oltre che della FIGC), che quelle regole sarebbe invece chiamata ad applicare senza discriminare tra società.
11. Ne consegue che, al momento in cui il Calcio Foggia 1920 ha proposto il ricorso avverso il provvedimento federale del 7.7.2023 di ammissione del Calcio Lecco 1912 al campionato di serie B 2023/2024, con le situazioni di Reggina 1914 s.r.l. e Calcio Lecco 1912 s.r.l. ancora sub judice come attualmente, l’integrazione dell’organico a 22 squadre per la predetta competizione LNPB era (ed è) per l’accesso di quattro squadre rispetto alle 18 squadre attualmente ammesse, di cui una sicuramente da scegliere tra le neopromosse alla serie B dalla serie C, ai sensi dell’art.49 comma 1 punto I) lettera b) delle Noif (come giustamente argomentato dalla Società appellante) e quindi tra Calcio Lecco 1912 s.r.l. e Calcio Foggia 1920 s.r.l., e le altre tre tra le quattro squadre retrocesse in B all’esito del campionato 2022/2023 (società riammissibili o ripescabili ai sensi dell’art.49 commi 5 e 6 Noif) e le sessanta squadre già ammesse alla serie C 2023/2024 e quindi ripescabili, in subordine rispetto alla riammissione delle società retrocesse che hanno fatto espressa domanda entro il 18 luglio 2023.
12. Alla data del 10.7.2023 in cui il Calcio Foggia 1920 ha proposto il ricorso avverso il provvedimento federale del 7.7.2023 di ammissione del Calcio Lecco 1912 al campionato di serie B 2023/2024, non vi era nessuna società che aveva diritto (se non potenzialmente) alla riammissione o, in subordine, al ripescaggio per partecipare alla stagione ordinaria LNPB 2023/2024, perché nessuna società aveva ancora presentato domanda di riammissione o di ripescaggio, non essendo ancora scaduti i termini per farlo (18.7.2023).
12.1. Alla data del 10.7.2023 vi erano soltanto tre società retrocesse dalla serie B che avevano diritto a presentare la domanda di riammissione alla LNPB, cioè Brescia Calcio s.p.a., S.P.A.L. s.r.l e Benevento Calcio s.r.l., perché A.C. Perugia Calcio s.r.l. era l’unica squadra che non poteva (e non può) essere riammessa alla serie B, violando i criteri infrastrutturali in quanto nelle prime giornate di campionato di serie C potrà utilizzare non lo stadio comunale di Perugia Curi ma quello extracomunale di Benevento, deroga concessa solo per la C e non per la B, come disposto dal CU FIGC n.191/2023 (v. allegato 9).
12.2. Alla data del 10.7.2023 le prime due squadre nella graduatoria potenziale delle 60 squadre ammesse al campionato di Lega Pro 2023/2024 che avevano diritto a presentare la domanda di ripescaggio alla LNPB, ai sensi dell’art.49 comma 6 Noif, erano il Cesena Football Club e il Calcio Foggia 1920.
12.3. Entro il termine del 18 luglio 2023 sono state presentate domande di riammissione ai sensi dell’art.49 comma 5 Noif da tutte e quattro le società retrocesse in serie C, compreso l’ A.C. Perugia Calcio s.r.l. che non ne aveva (e non ha) diritto per carenza dei criteri infrastrutturali per la LNPB. Entro lo stesso termine del 18 luglio 2023 il Calcio Foggia 1920 s.r.l. è stata l’unica società a presentare domanda di ripescaggio alla serie cadetta ai sensi dell’art.49 comma 6 Noif.
13. Ne consegue che ha errato il Collegio di garanzia dello sport quando non ha riunito i due ricorsi del Calcio Foggia 1920 s.r.l. (giudizio n.61/2023) e dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l. (giudizio n.62/2023), nonostante avessero impugnato lo stesso provvedimento federale di ammissione del Calcio Lecco 1920 s.r.l. in serie B e nonostante, sintomaticamente, nelle due decisioni del 17-20.7.2023 nn.65 e 66 del dell’organo di giustizia sportiva di ultima istanza è indicato come unico numero di ruolo quello n.62/2023 del ricorso dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l.
13.1. E, come ulteriore conseguenza, ha gravemente errato il Collegio di garanzia dello sport quando, da un lato, con decisione n.65/2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso n.61/2023 del Calcio Foggia 1920 s.r.l. per mancanza di interesse ad impugnare, su eccezione della FIGC, quando il Foggia era l’unica squadra ad avere interesse come vincitrice dei playoff e nessuna delle quattro retrocesse in B e delle altre 60 squadre (tra cui il Calcio Foggia 1920 s.r.l. al posto n.2 della graduatoria delle società ripescabili) ammesse in C aveva presentato entro il 18.7 domanda di riammissione o di ripescaggio alla B; dall’altro, con la decisione n.66/2023 ha accolto invece il ricorso n.62/2023 dell’A.S. Perugia Calcio s.r.l., che era l’unica squadra che non poteva (e non può) essere riammessa alla serie B, circostanza su cui la FIGC non ha però sollevato alcuna eccezione di difetto di interesse ad impugnare.
14. Come già anticipato, con il C.U. 43/A del 24 luglio 2023 (v. allegato 2) il Consiglio Federale della FIGC ha formulato la graduatoria per le eventuali riammissioni per la integrazione dell’organico del Campionato Serie B 2023/2024, inserendo tutte e quattro le Società retrocesse dalla LNPB alla Lega Pro che hanno fatto domanda di riammissione entro il 18.7.2023, cioè Brescia Calcio s.p.a., A.C. Perugia Calcio s.r.l., S.P.A.L. s.r.l e Benevento Calcio s.r.l., avendo tutte ricevute il parere favorevole di Covisoc e di Commissione criteri infrastrutturali.
14.1. Inoltre, con il citato C.U. FIGC n.45/2023 del 24.7.2023 (v. allegato 1) il Consiglio Federale ha anche accolto l’unica domanda di ripescaggio del Calcio Foggia 1920 s.r.l.
14.2. La S.P.A.L. s.r.l. ha impugnato con ricorso n.67/2023 del 26.7.2023 il C.U. 43/A del 24 luglio 2023 di riammissione dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l. davanti al Collegio di garanzia, sostenendo che la società umbra non aveva i requisiti infrastrutturali, anche alla luce del C.U. n.191/2023. La FIGC si è costituita nel giudizio proposto dalla S.P.A.L. s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso, perché il provvedimento definitivo di riammissibilità del Perugia aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione criteri infrastrutturali e Sportivo-Organizzativo, insindacabile dal Collegio federale. Nel corso del giudizio la FIGC, sulla base della documentazione esibita in giudizio dal controinteressato A.C. Perugia Calcio s.r.l. ha modificato la propria linea difensiva, come emerge dalla decisione n.73/2023 del 3.8.2023 del Collegio di garanzia dello sport (v. allegato 6): «La FIGC, nel corso del proprio intervento difensivo, preso atto della documentazione versata in atti dal Perugia, ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale della SPAL, nonché per il rigetto del ricorso incidentale del Perugia.».
14.3. Il Collegio di garanzia dello sport con la citata decisione n.73/2023 del 3.8.2023 (v. allegato 6), accogliendo la (nuova) eccezione della FIGC, ha dichiarato inammissibile il ricorso n.67/2023 della S.P.A.L. s.r.l., affermando che il provvedimento federale di riammissibilità dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l. era atto endoprocessuale e non definitivo.
14.4. In conseguenza, alla luce dei valzer processuali della FIGC, il Calcio Foggia 1920 s.r.l. era l’unica società che aveva la legittimazione diretta ad impugnare il provvedimento FIGC del 7.7.2023 di ammissione del Lecco in serie B, come finalista dei playoff e quarta delle neopromosse ai sensi dell’art.49 comma 1 punto I) lettera b), e, in ogni caso (in subordine), aveva e ha interesse ad impugnare detto provvedimento come società avente diritto a presentare domanda di ripescaggio, per occupare il quarto dei posti disponibili per l’integrazione dell’organico a 22 squadre del campionato LNPB 2023/2024: le tre riammesse Brescia Calcio s.p.a., S.P.A.L. s.r.l e Benevento Calcio s.r.l., e l’unica ripescata Calcio Foggia 1920 s.r.l., con esclusione dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l. per mancanza dei requisiti infrastrutturali.
15. Stupisce, naturalmente, il comportamento della FIGC, che regola l’interesse autonomo o meno delle società affiliate ad impugnare i provvedimenti federali di ammissione o esclusione dal campionato a seconda degli umori processuali del momento e a “simpatia” o “antipatia” della società che impugna l’atto federale.
15.1. La FIGC ha omesso di segnalare al Giudicante di turno (ritenendosi di fatto anche giudice del processo sportivo/amministrativo), nei giudizi definiti dal Collegio di garanzia dello sport (decisione n.66/2023), dal TAR Roma (sentenze nn.13162 e 13163/2023) e anche davanti a codesto Ecc.mo Collegio nel costituirsi nei due giudizi di appello proposti dall’A.C. Perugia Calcio s.r.l. (ricorsi nn.6939-6941/2023) avverso le predette sentenze del TAR Lazio, che la società umbra non aveva alcun interesse autonomo ad impugnare il provvedimento di ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. al campionato di serie B per mancanza dei requisiti infrastrutturali, salvo ricordarsi improvvisamente di questa non trascurabile situazione nel giudizio definito dalla decisione n.73/2023 del Collegio di garanzia dello sport del 3.8.2023, non impugnata davanti al TAR Roma dalla S.P.A.L. s.r.l., che avrebbe già dovuto indurre il Consiglio federale nella seduta del 24.7.2023 a dichiarare inammissibile la domanda di riammissione dell’A.C. Perugia Calcio.
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LA VIOLAZIONE DELL’ART.218 D.L. 34/2020 DA PARTE DEL TAR LAZIO E LA LESIONE DELL’INTERESSE AUTONOMO DEL CALCIO FOGGIA 1920
16. Appare a questa difesa dell’Amministrazione provinciale intervenuta che il TAR, nei due giudizi definiti dalle due sentenze impugnate dal Calcio Foggia 1920 s.r.l. e dall’A.C. Perugia Calcio s.r.l. e in quello ancora pendente all’udienza del 26.9.2023 di impugnativa da parte della Società appellante della decisione n.65/2023 del Collegio di garanzia dello sport, abbia violato in danno del Calcio Foggia 1920 s.r.l. le regole del giusto processo speciale sportivo/amministrativo.
17. Come opportunamente sottolineato dalla Presidente di codesta Ecc.ma Sezione con il decreto cautelare n.3333 dell’11.8.2023 nel giudizio di appello n.6983/2023 in analoga controversia, «il presente appello soggiace al rito speciale “immediato” che risulta dal combinato disposto dell’art. 218, d.l. n. 34/2020 e dell’art. 5-quaterdecies, d.l. n. 162/2022, e che non trova applicazione l’art. 119 c.p.a., che contempla invece un giudizio “abbreviato”, rispetto al quale il primo rito prevale sia in base al criterio di specialità sia in base al criterio cronologico; inoltre l’art. 119 c.p.a. non è in alcun modo richiamato né dall’art. 218 né dall’art. 5-quaterdecies sopra citati».
17.1. Nello stesso provvedimento presidenziale n.3333/2023 è sottolineato: «Ritenuto, inoltre, che la classificazione assegnata al ricorso, come ricorso ex art. 119 c.p.a., è erronea e fuorviante, in quanto il rito speciale sopra menzionato non fa alcun richiamo a quello di cui all’art. 119 c.p.a. (che resta applicabile al contenzioso sportivo diverso da quello che rientra nell’ambito di applicazione del rito speciale sopra menzionato) ed è connotato da diversi termini processuali e diverso regime fiscale, si demanda alla Segreteria la cancellazione della classificazione del ricorso come rito ex art. 119 c.p.a., con riserva di inserimento della classificazione come ricorso ai sensi dell’art. 5-quaterdecies d.l. n. 162/2022 quando la stessa si renderà disponibile in SIGA.»
18. Tuttavia, quale ulteriore corollario di questa opportuna riflessione e della autoregolamentazione voluta dal legislatore d’urgenza del processo speciale disciplinato “soltanto” per quanto riguarda la giustizia amministrativa dall’art.218 commi 3-5 del d.l. n.34/2020 vi è l’inapplicabilità delle norme del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del d.lgs. n.104/2010.
18.1. Peraltro, quando il legislatore pandemico ha inteso applicare la normativa del c.p.a., lo ha espressamente disciplinato, come il richiamo all’art.129 c.p.a. per i requisiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale (art.218 comma 3 4° capoverso d.l. n.34/2020).
18.2. Parimenti, come l’art.129 comma 10 c.p.a. per il rito elettorale (che invece è espressamente inserito e regolamentato dalla predetta norma del c.p.a. e non dalla normativa speciale d’urgenza), l’art.218 comma 4 2° capoverso del d.l. n.34/2020 ha previsto per i giudizi speciali in questione come quello di cui si controverte la non applicazione della sospensione feriale dei termini prevista dall’art.54 comma 2 c.p.a.
19. Ne consegue che la disciplina dell’abbreviazione dei termini fino alla metà con decreto presidenziale non si applica al processo speciale di cui all’art.218 commi 3-5 del d.l. n.34/2020, come è testualmente previsto dall’art.53 comma 1 c.p.a.: «1. Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.».
19.1. Peraltro, l’insussistenza del potere presidenziale del Tar di abbreviare i termini fino alla metà risulta dall’analisi letterale e logico-sistematica dell’art.218 commi 3 e 4 d.l. n.34/2020:
• la causa del processo speciale sportivo/amministrativo è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi, cioè decorsi 22 giorni dal deposito della decisione impugnata dell’organo di giustizia sportiva (art.218 comma 3 5° capoverso), senza nessuna indicazione che sia possibile presentare istanza di anticipazione di detta udienza;
• a pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell’apertura dell’udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni (art.218 comma 3 6° capoverso), anche in questo caso senza nessuna indicazione che sia possibile presentare istanza di anticipazione di detta udienza, anzi con espressa indicazione che il termine finale per il deposito degli atti è quello dell’apertura della (unica) udienza fissata, regola applicabile soltanto nel processo speciale in questione;
• i poteri presidenziali cautelari disciplinati dall’art.218 comma 4 d.l. n.34/2020 (che sono diversi da quelli dell’art.56 c.p.a.) vengono esercitati «nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3», cioè nel rispetto del termine di 22 giorni prima dell’udienza di decisione, escludendosi così, esplicitamente, ogni possibilità di anticipazione di detta udienza o di abbreviazione del termine minimo inderogabile di 22 giorni previsto dall’art.218 comma 3 d.l. n.34/2020.
20. Il Presidente della I Sezione ter del Tribunale a quo non ha rispettato la predetta normativa speciale, provocando una lesione grave e oggettiva della posizione sostanziale e processuale del Calcio Foggia 1920 s.r.l., in violazione peraltro dell’art.25 comma 1 della Costituzione e del principio del giudice naturale precostituito per legge.
20.1. Risulta, infatti, al punto 7 della decisione impugnata dal Calcio Foggia 1920 s.r.l.: «7. Il Calcio Foggia 1920 s.r.l., con istanza del 31 luglio 2023, ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica del 2 agosto 2023 all’udienza pubblica del 26 settembre 2023, nonché la riunione dei giudizi ovvero la discussione congiunta delle controversie RR.GG. nn° 10401/23 – 10439/23 – 10853/23.».
20.2. L’istanza di riunione del Calcio Foggia 1920 s.r.l. è stata rigettata nella sentenza impugnata al punto 10 con la seguente non condivisibile e contraddittoria motivazione: «10. Prima di passare all’esame del merito del ricorso occorre ribadire – con riferimento all’istanza con la quale il Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica del 2 agosto 2023 all’udienza pubblica del 26 settembre 2023 – che non sussistono i presupposti per decisioni interlocutorie o soprassessorie quanto alla data di definizione del contenzioso. A questo proposito infatti – a prescindere dai possibili profili di opportunità o di pregiudizialità come prospettati dal Calcio Foggia ai fini della trattazione congiunta e/o della riunione con altri ricorsi pendenti – riveste carattere del tutto assorbente la peculiarità del rito speciale di cui al combinato disposto dell’art. 5 – quaterdecies del D.L. 31 ottobre 2022, conv. dalla L. 30 dicembre 2022 e dell’art. 218, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che prevede la possibilità di rinviare la causa nelle ipotesi ivi richiamate e non oltre i sette giorni. Si tratta di una disposizione coerente con la ratio acceleratoria del rito, come tale non estensibile ad altre ipotesi né derogabile, e che impone una lettura parimenti restrittiva anche rispetto all’ipotesi di sospensione per pregiudizialità.».
21. Il calendario delle udienze feriali 2023 della I Sezione ter del TAR Roma (v. allegato 10)prevede tre udienze per i ricorsi assegnati alla I Sezione ter:
• udienza 2 agosto 2023 – Presidente dott. Francesco Arzillo
• udienza 11 settembre 2023 – Presidente dott. Giovanni Iannini
• udienza 12 settembre 2023 – Presidente dott.ssa Concetta Anastasi
• udienza 13 settembre 2023 – Presidente dott. Antonino Savio Amodio.
21.1. La prima udienza della I Sezione Ter del TAR Roma dopo il periodo feriale è quella del 26 settembre 2023, Presidente dott. Francesco Arzillo.
22. Sin dal 10.7.2023 il Presidente della FICG ha dichiarato che i giudizi di impugnativa dei provvedimenti di ammissione o esclusione al campionato di serie B 2023/2024 conseguenti alle delibere del Consiglio federale del 7.7.2023 sarebbero stati definiti entro il 28.7.2023 per quanto riguarda il Collegio di garanzia dello sport, il 2.8.2023 per quanto riguarda i ricorsi al TAR Roma, il 29.8.2023 per quanto riguarda gli appelli al Consiglio di Stato.
23. Il ricorso n. 10401/23 e il ricorso n. 10439/23 depositati rispettivamente dalla FIGC e dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. in data 21.7.2023 avverso la stessa decisione n.66/2023 del Collegio di garanzia dello sport sono stati fissati per la decisione all’udienza del 2.8.2023, in virtù dei decreti cautelari del Presidente della I Sezione ter del TAR Roma del 21.7.2023 nn.5546/23 e 5557/23 in accoglimento delle inammissibili istanze di abbreviazione dei termini alla metà presentate dalla FIGC e dal Calcio Lecco 1920 ex art.53 c.p.a. Viceversa, la prima data utile per la fissazione di udienza dopo il decorso del termine di 22 giorni dal 20.7.2023 (data di deposito della decisione n.66/2023 del Collegio di garanzia dello sport) era tabellarmente, per i ricorsi di competenza della I Sezione ter nel periodo feriale, quella dell’11 settembre 2023, Presidente dott. Giovanni Iannini.
23.1. Il ricorso n. 10853/23 depositato dal Calcio Foggia 1920 s.r.l. in data 29.7.2023 avverso la decisione n.65/2023 del Collegio di garanzia dello sport è stato fissato per la decisione all’udienza del 26.9.2023, in virtù del decreto del Presidente della I Sezione ter del TAR Roma del 31.7.2023. Viceversa, la prima data utile per la fissazione di udienza dopo il decorso del termine di 22 giorni dal 20.7.2023 (data di deposito della decisione n.65/2023 del Collegio di garanzia dello sport) era tabellarmente, per i ricorsi di competenza della I Sezione ter nel periodo feriale, sempre quella dell’11 settembre 2023, Presidente dott. Giovanni Iannini.
23.2. Nei fascicoli telematici dei tre giudizi nn.10401/23, 10437/23 e 10853/23 la tipologia del ricorso è stata erroneamente classificata in SIGA come “rito abbreviato (ex art.119 c.p.a.)” (v. decreto presidenziale CdS, V Sezione, n.3333/2023, cit.).
24. In buona sostanza, l’impossibilità di accedere alla legittima istanza di riunione proposta dal Calcio Foggia 1920 s.r.l. nei tre giudizi nn.10401/23, 10439/23 e 10853/23 è dipesa esclusivamente dal factum principis, cioè dalla violazione delle regole processuali e di assegnazione tabellare delle controversie disciplinate dall’art.218 commi 3 e 4 del d.l. n.34/2020, che ha determinato una situazione inammissibile di integrale denegata giustizia nei confronti del Calcio Foggia 1920 s.r.l., per: a) l’illegittimo accoglimento di inammissibili istanze di abbreviazione dei termini della FIGC e del Calcio Lecco 1920; b) l’illegittima postergazione della prima data utile di fissazione di udienza per il ricorso n.10853/23 della Società appellante, in cui appunto si impugnava la declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse autonomo ad impugnare la decisione del 7.7.2023 del Consiglio federale FIGC di ammettere il Calcio Lecco 1912 s.r.l. al campionato LNPB 2023/2024.
25. Nè a giustificazione della violazione delle inderogabili regole processuali speciali può essere addotta l’esigenza di urgenza nella soluzione di questa tipologia di controversie per evitare la paralisi dei campionati di calcio di serie B e C se l’udienza di decisione non fosse stata quella del 2.8.2023, individuata con capacità divinatorie apprezzabili dal Presidente della FIGC già dal 10.7.2023.
25.1. Infatti, nel giudizio n.10576/23 sul ricorso proposto dalla Reggina 1914 s.r.l. avverso la delibera federale FIGC del 7.7.2023 di esclusione dal campionato di serie B 2023/2024, depositato il 25.7.2023, con decreto n.4401/2023 del 25.7.2023 il Presidente della I Sezione ter del TAR Roma ha fissato, originariamente, l’ udienza pubblica straordinaria del 11 agosto 2023, così evidenziando che era possibile rispettare le regole processuali e il termine inderogabile di 22 giorni prima della udienza di decisione per tutti e tre i ricorsi nn.10401/23, 10439/23 e 10853/23 concernenti l’identica situazione sostanziale impugnata della ammissione da parte della FIGC del Calcio Lecco 1912 s.r.l. al campionato LNPB 2023/2024, fissando apposita udienza straordinaria rispettosa del disposto dell’art.218 comma 3 d.l. n.34/2020.
26. E’ evidente che anche di tale inaudita situazione di violazione dei precetti costituzionali sul giusto processo da parte del TAR codesto Ecc.mo Collegio dovrà tenere conto ai fini anche del riconoscimento dell’interesse autonomo del Calcio Foggia 1920 s.r.l. ad impugnare la gravata sentenza, a prescindere da tutte le considerazioni fatte in precedenza alla luce delle condivisibili deduzioni sul punto della difesa della Società appellante, che si muove nel solco “tradizionale” dell’art.102 c.p.a., come interpretato dalla giurisprudenza di codesto Alto Consesso.
27. Infatti, proprio la specialità del rito disciplinato dall’art.218 commi 3 e 4 del d.l. n.34/2020 al di fuori del contesto normativo del codice del processo amministrativo, estesa anche al giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato dal comma 5 dello stesso articolato del legislatore speciale, induce questa difesa a dubitare sulla stessa applicabilità alla fattispecie di causa anche dell’art.102 c.p.a., considerato che l’intervento ad opponendum del Calcio Foggia 1920 s.r.l. nel giudizio di primo grado non è stato contestato, anzi la legittimazione a presentare istanza di riunione con gli altri giudizi connessi è stata ritenuta ammissibile, anche se non è stata accolta con motivazione che non è accettabile, per tutte le considerazioni sin qui esposte.
***
SUL “MERITO” DELL’APPELLO DEL CALCIO FOGGIA 1920
28. Sui motivi di appello proposti dal Calcio Foggia 1920 s.r.l., tutti condivisi da questa Amministrazione provinciale, ci si permette di offrire ad adiuvandum una puntualizzazione dei fatti rilevanti e delle regole sportive applicabili, che sono stati ignorati dal TAR nella decisione impugnata e che avrebbero dovuto indurre il Giudice di 1° grado ad escludere ogni possibilità di premialità o giustificazione giudiziaria della posizione del Calcio Lecco 1912 s.r.l., del resto non consentita al Giudice amministrativo in invarianza degli atti amministrativi collettivi della FIGC [Manuale Sistema di Licenze Nazionali della Lega Nazionale Professionisti di Serie B 2023/2024, approvato con C.U. FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022], che sono atti di legislazione sportiva con termini perentori che, espressamente, neanche il Consiglio federale della FIGC avrebbero potuto modificare e di cui, quindi, neanche il Presidente della FIGC che ha firmato il mandato per il ricorso n.10401/23 avrebbe potuto chiedere al TAR di non applicare in favore di un inesistente merito sportivo del Calcio Lecco 1912.
29. Del resto, per la soluzione del giudizio in senso favorevole all’appello del Calcio Foggia 1920 s.r.l. è sufficiente invocare l’insegnamento di codesto Ecc.mo Collegio, richiamato dallo stesso TAR Roma nella sentenza n.13173/2023, secondo cui “esigenze di celerità e puntualità delle procedure e degli adempimenti legati alla iscrizione ai campionati impongono la presenza di termini perentori la cui infruttuosa scadenza non potrebbe che comportare la esclusione dai campionati stessi. Le competizioni debbono infatti iniziare per tempo, data la stretta interdipendenza degli incontri e gli impegni stagionali da rispettare, e non ammettono ritardi colpevolmente ascrivibili a singole società. Come affermato da questa stessa sezione nella citata sentenza n. 4001 del 24 maggio 2021, infatti, tali provvedimenti (nel caso di specie: il Manuale licenze 2021-2022) dettano “una scansione procedimentale ristretta, ma nondimeno vincolante, non per ragioni formali, ma a tutela dell’interesse generale alla puntuale organizzazione ed al regolare avvio dei campionati entro i termini e nel rispetto di procedure e modalità definiti ex ante ed applicati nei confronti di tutte le squadre di calcio partecipanti alla competizione”. Va dunque tendenzialmente ascritta all’autoresponsabilità delle società stesse l’eventuale inosservanza delle condizioni e dei termini stessi” (Consiglio di Stato, Sez.V, Pres. Lotti, Est. Santini, sentenza n. 9876/2022 del 10.11.2022).
30. In sintesi, il Calcio Lecco 1912 già al termine del campionato di calcio di serie C 2022/23 in data 23 aprile 2023 non aveva né mai avrebbe potuto avere i requisiti infrastrutturali per partecipare al campionato di serie B 2023/24, in presenza delle seguenti condizioni, perfettamente note alla LNPB e alla Lega Pro, e quindi alla FIGC:
• l’impianto sportivo comunale Rigamonti-Ceppi di Lecco, utilizzato dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. per le partite giocate in casa, non aveva (e non ha) i requisiti infrastrutturali per partecipare al campionato di serie B, dalla cui competizione la società lecchese manca da 50 anni, non essendosi così mai preparata, unitamente al Comune di Lecco proprietario dello stadio, per partecipare al campionato cadetto, in violazione della regola fondamentale del calcio professionistico di partecipare alle competizioni nazionali per accedere, direttamente o attraverso i play off, alla categoria superiore;
• entro il termine della stagione ordinaria del campionato di C 2022/2023 il Comune di Lecco non ha mai appaltato lavori di ammodernamento/adeguamento/ristrutturazione dello stadio Rigamonti-Ceppi, condizione imprescindibile per poter chiedere ed ottenere la deroga eccezionale ad utilizzare fino e non oltre il 28 febbraio 2024, un impianto sportivo diverso da quello cittadino per le partite da giocare in casa;
• il 15 giugno 2023 il Calcio Lecco 1920 s.r.l. ha presentato alla Commissione criteri infrastrutturali e Organizzativo-sportivi, alla LNPB e alla Lega Pro la documentazione sui requisiti infrastrutturali riguardante soltanto lo stadio comunale Rigamonti-Ceppi, inadeguato alla competizione di serie B 2023/2024;
• dopo la seconda finale dei play off, il Calcio Lecco 1912 s.r.l. ha presentato in data 20 giugno 2023 la domanda di ammissione al campionato di serie B 2023/2024 affermando il falso, cioè di aver presentato in data 15 giugno 2023 documentazione relativa ad impianto sportivo con almeno 5.500 posti a sedere e numerati e nelle condizioni infrastrutturali per poter partecipare al campionato LNPB;
• la documentazione sui criteri infrastrutturali è stata depositata dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. pacificamente fuori del termine perentorio del 20 giugno 2023;
• infine, la LNPB non ha mai dato il parere positivo entro il 27 giugno 2023 e quindi non ha mai accolto l’istanza di deroga eccezionale tardivamente presentata dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. per poter utilizzare lo stadio extracomunale “Euganeo” di Padova, cioè non ha mai certificato alla Commissione Criteri infrastrutturali e Organizzativo-sportivi entro il 27 giugno 2023 che il Calcio Lecco 1912 s.r.l. possedesse i requisiti infrastrutturali richiesti dalla normativa sportiva.
31. Obiettivamente, invocando una inammissibile situazione di “forza maggiore” o di inesigibilità dell’obbligazione nel termine perentorio, il TAR con la decisione impugnata ha legittimato l’arbitrio.
32. Venendo alla sintetica ricostruzione dei fatti omessi dal TAR, va ribadito che il Manuale Sistema di Licenze Nazionali della Lega Nazionale Professionisti di Serie B 2023/2024 (C.U. FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022) prevede che le società professionistiche di calcio, per prender parte al Campionato di Serie BKT per la stagione sportiva 2023/2024, devono munirsi della licenza nazionale e devono quindi adempiere imprescindibilmente agli obblighi ed ai criteri legali, economico-finanziari, infrastrutturali, sportivi ed organizzativi riportati nello stesso sistema di Licenze Nazionali.
32.1. In particolare, per quel che attiene ai criteri infrastrutturali le società erano tenute a depositare entro e non oltre il termine del 15 giugno 2023, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la seguente documentazione attestante:
1) a) la proprietà dell’impianto che ciascuna società richiedente la licenza intende utilizzare, ovvero; b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto di cui si intende usufruire, validi almeno sino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
2) la licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024;
3) le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo attestanti, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto, i cui esiti devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni in ordine all’agibilità della struttura antecedenti al termine della stagione sportiva 2023/2024;
4) nel caso in cui la società non avesse la disponibilità di un impianto nel proprio comune, un’istanza tesa ad ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2023/2024 in un impianto ubicato in un’altra città, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad una struttura ubicata nel territorio nazionale.
32.2 La LNPB avrebbe dovuto fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 27 giugno 2023, l’autorizzazione sull’istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.
33.3. La LNPB era inoltre tenuta ad attestare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro lo stesso termine del 27 giugno 2023, che l’impianto indicato dalla società richiedente la licenza rispettasse i requisiti infrastrutturali innanzi indicati.
33.4. Nel caso in cui la società fosse una neopromossa in Serie B, la certificazione della LNPB avrebbe dovuto essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2022/2023, terminato per la serie C il 23 aprile 2023 con tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi, il Feralpisaló per il girone A, la Reggiana per il girone B e il Catanzaro C.
33.5. Infine, il Titolo II) sui Criteri infrastrutturali di cui alle p13 del sistema di Licenze Nazionali per la partecipazione al campionato di serie B 2023/2024, punti A), B), C) e D), prevede a pag.12 per quanto riguarda le sanzioni:
«A) L’inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.
B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.»
34. Come sottolineato nell’atto di appello, l’art.49 comma 1 NOIF alla lettera b) punto I) prevede come criteri di promozione dalla serie C alla serie B quattro squadre: «Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Serie C sono promosse direttamente alla Serie B. E’ promossa in Serie B, come quarta squadra, la vincitrice dei Play-Off.».
35. Come anticipato, per il campionato di serie B 2023/2024 non risulta adottata entro il 31 dicembre 2022 nessuna delibera della LNPB di modifica del format di n.22 squadre previsto dall’art.49 comma 1 lettera a) delle NOIF, come consentito dall’art.49 comma 4 delle NOIF, e nessuna delibera del Consiglio Federale FIGC di modifica dell’ordinamento del campionato di serie B 2023/2024, come consentito dall’art. 50 comma 1 delle NOIF. Nonostante questa chiara situazione della normativa interna di organizzazione dei campionati e l’assenza di deroga rispetto al format a 22 squadre per la serie B, come vedremo, FIGC e LNPB si ostinano illegittimamente a considerare per il campionato di serie B 2023/2024 il format a 20 squadre, senza atti deliberativi.
36. Con lettera del 26 maggio 2023 (v. allegato 11) la LNPB ha comunicato alle “Società aventi titolo per richiedere l’ammissione al Campionato Serie B s.s. 2023/2024”, tra cui il Calcio Foggia 1920 s.r.l. e il Calcio Lecco 1912 s.r.l. impegnate negli ottavi di finale dei playoff, gli adempimenti previsti dal Sistema Licenze Nazionali FIGC – Serie B stagione sportiva 2023/2024. In particolare, la LNPB ha specificato nella predetta comunicazione che le Società interessate «sono tenute a far pervenire in copia anche alla LNPB, entro il 15 giugno 2023, la seguente documentazione: a) copia del verbale delle competenti Autorità relativo alla capienza per la stagione sportiva 2023/2024 dell’impianto sportivo che si intende utilizzare per la disputa delle proprie gare interne ufficiali, dal quale risulta l’agibilità per la presenza di almeno 5.500 posti, suddivisi in almeno 4 settori, tutti dotati di sedute individuali (anche per i posti eccedenti la capienza minima), salvo deroghe concesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC, per stadi rispetto ai quali sono in corso interventi di ammodernamento /ristrutturazione/ ampliamento finalizzati a rendere conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella s.s. 2022/2023 e in quelle precedenti (nel caso in cui la società sia neopromossa dal campionato di serie C al termine della s.s. 2022/2023 e non disponga di uno stadio con tutte le sedute individuali conformi all’art.17, l’adeguamento dovrà avvenire entro il 1° febbraio 2024), unitamente alla licenza d’uso 2023/2024».
36.1. Conformandosi alle prescrizioni della LNPB di cui alla comunicazione del 26.5.2023, due delle tre società neo promosse alla serie B alla chiusura della stagione regolare di serie C, Feralpisaló e Catanzaro, non avendo la disponibilità di un impianto nel proprio Comune, hanno formulato istanza, accolta dalla LNPB, finalizzata ad ottenere la deroga per ragioni eccezionali al fine di svolgere l’attività inerente alla stagione sportiva 2023/2024 in un impianto collocato altrove: il Feralpisaló nello stadio del Piacenza, squadra attualmente iscritta alla serie C; il Catanzaro nello stadio del Lecce, attualmente militante in serie A. Entrambe le squadre neopromosse hanno infatti stadi rispetto ai quali sono in corso interventi di ammodernamento/ristrutturazione/ampliamento finalizzati a renderli conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella s.s. 2022/2023 e in quelle precedenti, con adeguamento previsto entro il 1° febbraio 2024.
37. Il Presidente della FIGC ha espresso parole di apprezzamento nei riguardi del Catanzaro, della Reggiana e della Feralpisalò per la promozione in B nella seduta del 30 maggio 2023 del Consiglio Federale, nel corso del quale sono stati approvati criteri e termini per le riammissioni ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C che ricalcano gli stessi requisiti delle precedenti stagioni, con la sola eccezione inerente al divieto di deroghe infrastrutturali, come risulta dal Comunicato Ufficiale (C.U.) n.191 del 30.5.2023, pubblicato il 1.6.2023 (v. allegato 9, cit.), così disponendo:
«CRITERI PER LA RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B 2023/2024, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 4 DELLE NOIF, DELLE SOCIETA’ RETROCESSE DAL MEDESIMO CAMPIONATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
La riammissione al Campionato di Serie B 2023/2024 delle società retrocesse dal medesimo Campionato nella stagione sportiva 2022/2023, prevista dall’art. 49, comma 4 delle NOIF, avverrà utilizzando la seguente graduatoria:
1^ – società classificatasi 17° nel Campionato di Serie B (2022/2023)
2^- società classificatasi 18° nel Campionato di Serie B (2022/2023)
3^ – società classificatasi 19° nel Campionato di Serie B (2022/2023)
4^ – società classificatasi 20° nel Campionato di Serie B (2022/2023)
Le suddette società, qualora non ammesse al Campionato di Serie C 2023/2024, saranno computate esclusivamente ai fini della redazione della classifica finale, ma non potranno accedere alla procedura di riammissione in Serie B.
Le società, per conseguire la riammissione al Campionato di Serie B 2023/2024, dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativa al medesimo Campionato. Non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionali per la predetta stagione sportiva.
Con successivo Comunicato Ufficiale saranno stabiliti i termini e le ulteriori procedure per richiedere la riammissione al Campionato di Serie B 2023/2024.».
38. Pertanto, in conseguenza del C.U. FIGC n.191/2023 a nessuna delle quattro squadre retrocesse dalla serie B alla serie C alla fine dell’anno 2022/2023 e aspiranti ad eventuale riammissione in serie B entro il termine perentorio del 18 luglio 2023, la LNPB poteva concedere la deroga ai criteri infrastrutturali per accedere alla categoria superiore dal campionato 2022/2023.
38.1. Come anticipato, il divieto di deroga sui criteri infrastrutturali era rivolto in particolare alla società A.C. Perugia Calcio s.r.l., retrocesso al 18° posto dalla serie B (2ͣ posizione utile per la riammissione in serie B ai sensi dell’art.49 comma 5 delle NOIF) alla serie C senza stadio immediatamente agibile, che quindi non poteva chiedere ed ottenere la deroga eccezionale per la serie B, avendo peraltro ottenuto la deroga eccezionale per la C nello stadio del Benevento. Situazione, quest’ultima, attenzionata dalla Procura federale della FIGC, che in data 23 maggio 2023 ha aperto un procedimento sulle “modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B disputata il 19 maggio 2023, con “l’ipotesi di illecito sportivo”.
39. In data 1° giugno 2023 alle ore 17:08 ciascuna delle quattro semifinaliste dei playoff di serie C (Lecco Calcio 1912 s.r.l., Calcio Foggia 1920 s.r.l., Cesena F.C. s.r.l. e Delfino Pescara 1936 s.r.l.) ha ricevuto via mail (v. allegato 12) dalla LNPB il sollecito (avente ad oggetto «Comunicazione riepilogo adempimenti Sistema Licenze Nazionali FIGC Campionato Serie B 2023/2024 + Allegati + SLN Serie B 2023/2024 + Allegato “A” Criteri Infrastrutturali»), dopo la missiva del 27 maggio 2023, a preparare tutta la documentazione per la presentazione tempestiva entro il 20 giugno 2023 per l’ammissione al campionato di serie B 2023: «Spett.li Società partecipanti alle semifinali playoff di Lega Pro 2022/2023, in virtù del combinato disposto tra le scadenze previste dal Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 e la programmazione delle gare di playoff nonché per permettervi di avere già a disposizione i documenti necessari a completare l’eventuale iter iscrittivo al campionato Serie BKT 2023/2024, si trasmette documentazione relativa a quanto indicato in oggetto, unitamente al Manuale Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (C.U. FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022) – e Allegato “A” Criteri».
40. Il Calcio Lecco1912 s.r.l. ha in concessione dal Comune di Lecco proprietario lo stadio comunale “Rigamonti-Ceppi”, che ha capienza omologata è di n.4995 posti, di cui soltanto n.2.879 di seggiolini numerati (v. allegato 13)e non è adeguato e omologato per la partecipazione al campionato di serie B, per il quale è prevista come criterio infrastrutturale una capienza di n.5.500 posti, tutti numerati e a sedere. In conseguenza, il Calcio Lecco 1912 s.r.l., non avendo previsto lavori di adeguamento dello stadio neanche dopo la comunicazione LNPB del 27 maggio 2023 e la mail di sollecito del 1° giugno 2023, non aveva e non ha i requisiti infrastrutturali e sportivi per prendere parte al campionato di serie B in ragione dell’incontrovertibile inadeguatezza dell’impianto e dell’altrettanto indiscutibile inerzia nell’esecuzione degli imprescindibili interventi di adeguamento/ristrutturazione/ammodernamento, mai iniziati entro il campionato 2022/2023, conclusasi per quanto riguarda la stagione ordinaria il 23 aprile 2023.
40.1. Né il Calcio Lecco 1912, peraltro, era nelle condizioni, previste solo eccezionalmente, per richiedere la deroga ai fini dell’utilizzazione di un impianto ubicato in altro Comune. Non è un fuor d’opera rilevare che l’adeguamento di un impianto calcistico alla categoria superiore postula ovviamente, com’è non è certamente accaduto per il Lecco Calcio 1912, il rispetto di quelle regole, peraltro chiare ed inequivocabili, che non possono e non devono essere stravolte, come è avvenuto in modo clamoroso nella vicenda che si va a descrivere durante lo svolgimento della fase finale dei play-off di serie C 2022/2023 dal 1° giugno 2023 al 18 giugno 2023.
41. Il Lecco Calcio 1912 s.r.l. e il Calcio Foggia 1920 s.r.l. nelle semifinali di play-off ha superato rispettivamente il Cesena F.C. s.r.l. e il Delfino Pescara 1936 s.r.l., accedendo alle due finali del 13 giugno 2023 di andata presso lo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia e del 18 giugno 2020 di ritorno presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco.
42. A questo punto, la LNPB e la Lega PRO non avrebbero dovuto consentire al Lecco Calcio 1912 s.r.l. di partecipare alle finali dei play-off con il Calcio Foggia 1920 s.r.l., non avendo sicuramente alla data del 13 giugno 2023 i requisiti infrastrutturali e sportivi per accedere alla serie B, come risultava dagli elementi in possesso delle due Leghe e dal sollecito della Lega di serie B del 1° giugno 2023 a preparare la documentazione per la domanda di ammissione alla serie B da presentare per quanto riguarda i requisiti infrastrutturali entro il 15 giugno 2023 e, per quanto riguarda gli ulteriori requisiti economico-finanziari, compresa la fideiussione, entro il 20 giugno 2023.
43. Invece, non solo le due finali di play-off tra Calcio Foggia 1920 s.r.l. e Lecco Calcio 1912 s.r.l. sono state disputate regolarmente, ma per la prima gara del 13 giugno 2023 presso lo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia il designatore della CAN di serie C Sig. Maurizio Ciampi ha indicato, per la direzione di una gara della delicatezza e del rilievo di una finale playoff con l’utilizzazione del Var, un arbitro, il sig. Kevin Bonacina, nato proprio a Lecco e residente a 15 chilometri dalla stessa città nel comune di Cisano Bergamasco, in evidente violazione dell’art.42 comma 3 lettera h) del Regolamento AIA, che contempla, peraltro, anche la fattispecie della c.d. “incompatibilità indiretta”, e soprattutto dei più elementari canoni dell’etica, non soltanto sportiva: «3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:….. h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità».
43.1. La palese violazione dell’art.42 comma 3 lettera h) del Regolamento AIA nella designazione dell’arbitro Kevin Bonacina di Lecco, come segnalato nella informativa ex art.118 del codice di giustizia sportiva del 16.6.2023 a firma dell’avv. Maria Grazia Lattanzio (v. allegato 14) indirizzata al Procuratore federale della FIGC e al Garante del Codice di comportamento sportivo CONI (oltre che per conoscenza all’AIA e alla FIGC), ha comportato altresì clamorosi vizi di valutazione commessi dagli organi arbitrali nel corso della partita del 13.6.2023 nello stadio del Foggia, senza utilizzare il VAR nonostante le sollecitazioni dei calciatori del Foggia. All’arbitro Kevin Bonacina, a dispetto del disastroso arbitraggio della finale playoff, è stato invece conferito il “premio” della promozione alla CAN di serie A e di serie B, una decisione grave accompagnate dalle sconcertanti dichiarazioni, del designatore Maurizio Ciampi, che ha riconosciuto di avere indicato l’arbitro Bonacina pur sapendo che fosse originario di Lecco e che non si è fatto scrupolo di apprezzarne pubblicamente la direzione arbitrale. Il Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha chiesto alla Procura federale FIGC l’accesso alle conversazioni VAR sui due episodi maggiormente contestati in danno della Società ricorrente, senza avere alcun riscontro.
44. Incredibilmente, il Calcio Lecco 1912 s.r.l. ha presentato in data 15 giugno 2023 (v. allegato 13, cit.) alla Commissione Criteri Infrastrutturali, alla Lega PRO e alla LNPB soltanto la documentazione infrastrutturale concernente il proprio impianto sportivo dello stadio Rigamonti-Ceppi a Lecco per lo svolgimento delle partite interne, inadeguato a rispettare le condizioni per partecipare al campionato di serie B 2023/2024.
44.1. E’ pertanto evidente che la finale di ritorno di playoff non poteva e non doveva disputarsi nello stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, com’è invece accaduto, ove si consideri che sin dal 15 giugno 2023 era certificato e documentato che il Calcio Lecco 1912 s.r.l. non aveva i requisiti infrastrutturali per essere ammesso alla serie B, non avendo prodotto, com’era suo preciso ed indefettibile onere, alcuna idonea documentazione a tal fine né l’istanza di deroga alla LNPB, che comunque sarebbe stata inammissibile perché non ricorrevano le condizioni eccezionali indicate nella lettera LNPB del 27 maggio 2023 (“deroghe concesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC, per stadi rispetto ai quali sono in corso interventi di ammodernamento/ristrutturazione/ampliamento finalizzati a rendere conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella s.s. 2022/2023 e in quelle precedenti (nel caso in cui la società sia neopromossa dal campionato di serie C al termine della s.s. 2022/2023 e non disponga di uno stadio con tutte le sedute individuali conformi all’art.17, l’adeguamento dovrà avvenire entro il 1° febbraio 2024”).
45. Il 20 giugno 2023 alle ore 16:44 (v. allegato 15) il Calcio Lecco 1912 s.r.l. depositava alla LNPB domanda iscrizione al campionato di serie B, precisando: “stiamo attendendo nulla osta stadio Euganeo”. Nella domanda di ammissione il Presidente del Calcio Lecco 1912 s.r.l. precisava in modo non veritiero al punto g) di aver già depositato entro il termine del 15 giugno 2023: «copia del verbale delle competenti Autorità relativo alla capienza per la s.s.2023/2024 dell’impianto sportivo che si intende utilizzare per la disputa delle proprie gare interne ufficiali, dal quale risulti l’agibilità per la presenza di almeno 5.500 spettatori, suddivisi in almeno quattro settori, con tutti i posti dotati di sedute individuali, anche quelli eccedenti la capienza minima (salvo deroghe della Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC, per gli stadi nei quali siano in corso interventi di ammodernamento/ristrutturazione/ampliamento finalizzati a rendere conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella s.s. 2022/2023 ed in quelle precedenti o per le società neopromosse dalla serie C 2022/2023 per le quali valgono le previsioni del Sistema Licenze Nazionali 2023/2024), unitamente alla licenza d’uso 2023/2024». La domanda di iscrizione era priva dei seguenti documenti: a) concessione d’uso dello stadio Euganeo di Padova; b) TULPS – Licenza all’esercizio attività di pubblico spettacolo; c) verbale C.P.V.L.P.S.; d) nulla osta della Prefettura di Padova per deroga all’utilizzo dello stadio Euganeo.
46. In data 30 giugno 2023 (v. allegato 16) la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi esprimeva parere negativo nei confronti del Calcio Lecco 1912 s.r.l. sul possesso dei criteri infrastrutturali di cui al Titolo III del C.U. FIGC n.66/A del 9 novembre 2022. In nessuna parte del parere negativo della Commissione del 30 giugno 2023 si fa riferimento alla certificazione che la LNPB avrebbe dovuto fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 27 giugno 2023, che l’impianto indicato dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. richiedente la Licenza rispettasse i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A) al Manuale Sistema Licenze Nazionali per il campionato di serie B 2023/2024. Né tale certificazione è stata allegata dalla LNPB agli atti del processo.
47. Incredibilmente, in data 7 luglio 2023 (v. allegato 17), accogliendo il ricorso della Società, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi esprimeva parere positivo nei confronti del Calcio Lecco 1912 s.r.l. sul possesso dei criteri infrastrutturali di cui al Titolo III del C.U. FIGC n.66/A del 9 novembre 2022. In nessuna parte del parere positivo della Commissione del 6 luglio 2023 si fa riferimento alla certificazione che la LNPB avrebbe dovuto fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 27 giugno 2023, che l’impianto indicato dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. richiedente la Licenza rispettasse i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A) al Manuale Sistema Licenze Nazionali per il campionato di serie B 2023/2024. Né tale certificazione è stata allegata dalla LNPB agli atti del processo.
48. Nel costituirsi in giudizio ad adiuvandum del Calcio Lecco 1912 s.r.l., il Comune di Lecco non ha mai rappresentato di aver appaltato lavori di adeguamento dello stadio comunale rispetto alle necessità delle partite di casa da svolgere nel rispetto dei criteri infrastrutturali della competizione di LNPB 2023/2024.
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CONCLUSIONI
49. Rispetto alla sistematica e intenzionale violazione delle regole sportive sui criteri infrastrutturali da parte del Calcio Lecco 1912 s.r.l., incredibilmente avallata dalla FIGC addirittura con un ricorso autonomo avverso la decisione n.66/2023 del Collegio di garanzia dello sport che aveva semplicemente applicato le stesse regole sportive emanate dalla FIGC, questa Amministrazione provinciale non può che insistere nell’accoglimento dell’appello proposto dal Calcio Foggia 1920 s.r.l., unica società che possiede i meriti sportivi e i requisiti sportivo/amministrativi e giuridici per poter partecipare al campionato di calcio LNPB 2023/2024 al posto del Calcio Lecco 1912 s.r.l.
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Si depositano i documenti indicati nella narrativa dell’atto, come da separato indice.
Foggia, 23 agosto 2023
Avv. Vincenzo De Michele