L’opinione. De Michele: meglio bloccare i campionati di calcio di B e di C e resettare il sistema F.I.G.C., ormai al collasso etico e giudiziario

Il 29.8.2023 saranno discussi davanti alla V Sezione del Consiglio di Stato, Presidente Lotti e Consigliere relatore Rovelli, ben cinque ricorsi in appello avverso tre sentenze del Tar Lazio, due proposti dal Calcio Foggia (giudizi 6915-6916/2023) contro le sentenze n.13162-13163/2023 sui ricorsi di FIGC e Lecco, due proposti dal Perugia (giudizi nn.6939-6941/2023) avverso le stesse decisioni impugnate dal Foggia, uno della Reggina (giudizio n.6982/2023) avverso la sentenza n.13173/2023, tutte depositate dal Giudice di primo grado.

La Presidente De Nictolis della V Sezione del CdS ha disposto l’abbreviazione dei termini alla metà, ai sensi dell’art.53 comma 2 cpa, sia nei due ricorsi in appello del Perugia e in quello della Reggina fissando l’udienza anticipata del 29.8, sia nei due appelli del Foggia, fissati per l’udienza canonica del 14.9 e anticipata, su istanza della FIGC, al 29.8.

Una buona notizia, si direbbe, così le cause si decidono entro agosto e i campionati possono partire.

Mi limito a ritirare la scommessa già fatta, per impraticabilità del campo delle regole sportive e processuali, in considerazione della situazione fangosa e viscida del terreno di gioco.

Mi scuso con il lettore di Mitico Magazine per questa decisione di abbandonare la scommessa e per avere omesso informazioni giuridiche che avrebbero dovuto orientarlo e orientare anche chi scrive a delineare già lo scenario finale delle vicende giudiziarie.

Nel precedente articolo, nel ricostruire le vicende processuali davanti al TAR, ho sottolineato che il Presidente Arzillo della I Sezione ter aveva erroneamente fissato l’udienza del 26 settembre 2023 per il ricorso del Foggia avverso la decisione n.65/2023 del Collegio di garanzia, che aveva dichiarato il difetto di interesse autonomo della società di Canonico ad impugnare il provvedimento federale della FIGC che aveva ammesso il Lecco al campionato di serie B 2023/2024 in violazione delle regole sportive.

L’udienza al TAR Lazio del ricorso del Foggia  avrebbe dovuto essere, secondo le tabelle organizzative delle udienze della I Sezione ter, quella dell’11 settembre, Presidente Giovanni Iannini, in cui andavano trattati anche i ricorsi della FIGC, del Lecco e della Reggina, che invece sono stati anticipati dal Presidente Arzillo all’udienza del 2.8 per essere decise con le sentenze del 3-7.8.2023, avendo le parti chiesto ed ottenuto l’abbreviazione dei termini processuali alla metà, ai sensi dell’art.53 comma 2 cpa.

Quello che ho omesso (per residua fiducia nel rispetto delle regole) di scrivere nel precedente articolo è che il termine minimo processuale di 22 giorni (15 dalla decisione impugnata + 7 dalla scadenza di tale termine) per fissare la prima udienza utile di decisione dei giudizi amministrativi speciali disciplinati dall’art.218 del d.L.34/2020 non possono essere derogati e l’udienza fissata nel rispetto dei termini non può essere anticipata.

Dispone infatti l’art.218 comma 4 d.l. 34/2020:

‘4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3  il  giudice  provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto  del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile  nelle  more  della  decisione  di  merito  assunta  nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all’udienza collegiale e  in  tale  sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno  successivo a  quello  dell’udienza  non  è pubblicata  la  sentenza  in  forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non  esaurisce  le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui  al comma 3 non si  applica  l’articolo  54,  comma  2,  del  codice  del  processo  amministrativo,  di   cui   all’allegato 1 al decreto legislativo.’

Quindi, nell’adozione dei provvedimenti cautelari di cui al comma 4, il Presidente del TAR o del Consiglio di Stato NON PUÒ ACCOGLIERE LA DOMANDA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI, anzi deve delibare la domanda cautelare nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell’art.218 del d.L n.34/2020, che non prevede abbreviazione.

Quindi le udienze sui ricorsi concernenti i provvedimenti federali concernenti il Lecco e la Reggina avrebbero dovuto essere fissate al TAR tutte per l’udienza dell’11.9 davanti al Presidente Iannini e le udienze di appello al Consiglio di Stato delle sentenze TAR andavano fissate per il 14 settembre davanti al Presidente Caringella, senza possibilità di anticipazione.

È stata dunque violata per due volte nei due gradi di giudizio la regola sacra che garantisce l’indipendenza del giudice, quella che prevede il rigoroso rispetto delle disposizioni sulla predeterminazione tabellare del giudice della causa.

Tranquilli, non succederà nulla, il 29.8 il Consiglio di Stato confermerà il suo granitico orientamento sulla perentorietà dei termini.

Ma a questo punto permettetevi di sciogliermi dalla scommessa del tifoso per rimettermi solo i panni dell’avvocato in ogni sede competente, come si usa dire.

Certo sarebbe meglio bloccare i campionati di serie B e di serie C e resettare i vertici della FIGC con il commissariamento. Ma non succederà.

E comunque non bacio più le mani a nessuno, neanche per scherzo

avv. Vincenzo De Michele

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