C’è stato un momento in cui un foggiano, l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, il prof. avv. Giuseppe Conte, si sognò di cambiare le regole della giustizia sportiva per le cause più delicate, quelle di esclusione delle società professionistiche dalle competizioni sportive. Di tutti gli sport.
Il visionario neo-politico si inventò un rito speciale molto abbreviato, con termini molto ristretti per impugnare.
Un ricorso al Collegio di garanzia dello sport entro due giorni, davanti ad una sezione specializzata, che doveva essere costituita per la bisogna.
Se il Collegio di garanzia non decideva (magari perché la Sezione specializzata non si era ancora costituita) entro sette giorni dal ricorso, si poteva andare davanti al giudice amministrativo sia in primo che in secondo grado, con gli stessi termini per impugnare la decisione dell’organo sportivo: quindici giorni.
Passati sette giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni (= 22 giorni) il Tar in primo grado e il Consiglio di Stato in appello fissano l’udienza nella prima data utile.
Conte introdusse queste norme a ottobre 2015, con decreto-legge.
Ma fu pesantemente contestato dalla giustizia sportiva, in cui pontificavano molti giudici amministrativi, anche autorevoli presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
Volevano l’autonomia della giustizia sportiva dall’ingerenza della giustizia amministrativa, cioè da se stessi.
Il decreto-legge non fu convertito, ma Conte (alcuni foggiani, soprattutto se avvocati, sono così, testardi come muli) ha insistito ed ha riproposto la nuova norma nella legge finanziaria per il 2019, in cui è stata approvata alla fine.
Dopo meno di cinque anni dalla sua entrata in vigore, Totò e Peppino si lamentano che si tratta di una norma ‘obsoleta’, che allunga troppo i tempi delle decisioni finali e pregiudicano il regolare inizio dei campionati. Una malafemmina questa norma del processo abbreviato sportivo davanti ai giudici amministrativi, che il sistema FIGC non riesce a controllare dall’interno.
Ma non è colpa della vecchia bagascia, pardon della norma del presidente foggiano, è colpa di chi vende ogni giorno la fontana di Trevi a tifosi che hanno già visto il film Tototruffa, ma vogliono farsi fregare lo stesso, illudendosi che il calcio sia bello e pulito.
Non lo è e neanche la norma migliore funziona se Totò e Peppino pretendono che non funzioni per continuare a vendere l’invendibile ai tanti Decio Cavallo, la cui passione mai diminuisce e acceca.
Nel caso Lecco forse siamo arrivati a fine corsa delle vendite taroccate.
Siamo al Consiglio di Stato, dopo tanti errori e orrori giudiziari che hanno già caratterizzato i due gradi di giudizio davanti al Collegio di garanzia dello sport e al TAR Lazio, senza dimenticare il valzer ridicolo della Commissione criteri infrastrutturali, che prima boccia il Lecco il 30.6 e poi lo promuove il 6.7 per ‘inesigibilità’ della prestazione, una sorta di impotentia coeundi che invece di rompere, rafforza il vincolo matrimoniale sportivo dell’incapace.
Ricordiamo i tanti errori o orrori giudiziari che hanno danneggiato solo il Calcio Foggia:
– il Collegio di garanzia che non riunisce i ricorsi del Foggia e del Perugia, nonostante impugnino lo stesso provvedimento federale di ammissione del Lecco in serie b;
– il Collegio di garanzia che il 7.7 decide il ricorso del Foggia dichiarandolo inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare, su eccezione della FIGC, quando il Foggia era l’unica squadra ad avere interesse come vincitrice dei playoff e nessuna delle quattro retrocesse in B e delle altre 56 squadre ammesse in C aveva presentato entro il 18.7 domanda di riammissione o di ripescaggio alla B;
– il Collegio di garanzia il 7.7 accoglie invece il ricorso del Perugia, che era l’unica squadra che non poteva (e non può) essere riammessa alla serie B perché viola i criteri infrastrutturali non utilizzando nelle prime giornate lo stadio Curi ma quello del Benevento, deroga concessa solo per la C e non per la B, come disposto dal CU FIGC n.191/2023;
– il Consiglio federale FIGC il 24.7 individua il Perugia tra le quattro retrocesse in C riammissibili alla serie B, dopo il Brescia e prima della Spal, avendo tutte ricevute il parere favorevole di Covisoc e di Commissione criteri infrastrutturali;
– la Spal impugna il provvedimento FIGC di riammissibilità definitiva del Perugia davanti al Collegio di garanzia, come previsto dal CU del Consiglio federale del 24.7 trattandosi di atto definitivo, salvo la verifica del numero di società da riammettere o ripescare;
– la FIGC si costituisce nel giudizio proposto davanti al Collegio di garanzia dalla Spal chiedendo il rigetto del ricorso, perché il provvedimento definitivo di riammissibilità del Perugia aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione criteri infrastrutturali, insindacabile dal Collegio federale;
– la FIGC, sulla base della documentazione esibita in giudizio dal Perugia e in previsione dell’accoglimento dei ricorsi della stessa FIGC e del Lecco da parte del TAR il 3.8, cambia idea e chiede l’accoglimento del ricorso della Spal contro il provvedimento della FIGC, un caso unico di patrocinio infedele concordato, perché il Perugia non aveva i requisiti infrastrutturali e non si doveva poi azzardare a impugnare al Consiglio di Stato le (evidentemente) previste sentenze del TAR favorevoli al Lecco;
– il Collegio di garanzia con la decisione del 3.8, il giorno stesso dei dispositivi del TAR sul caso Lecco, incredibilmente dichiara inammissibile il ricorso della Spal, affermando che il provvedimento di riammissibilità del Perugia era endoprocessuale e non definitivo, confermando così che il Foggia era l’unica società che aveva la legittimazione ad impugnare il provvedimento FIGC del 7.7 di ammissione del Lecco in serie B, come finalista dei playoff e quarta delle neopromosse;
– la FIGC a tempo di record il 21.7 ha impugnato insieme al Lecco davanti al TAR Lazio la decisione n.66 del 20.7 del Collegio di garanzia, che aveva escluso il Lecco dalla serie B per violazione delle norme sportive della FIGC, che la Federazione ritiene che non si debbano applicare solo nei confronti del Lecco, che solo la sera di domenica 18.6 si sarebbe accorto che doveva attrezzarsi di uno stadio adatto
alla serie B per inadeguatezza dell’impianto comunale;
– dopo il provvedimento FIGC del 24.7 che ha ammesso la (onerosa) domanda di ripescaggio del Foggia, anche la società foggiana ha fatto ricorso il 29.7 contro l’incredibile decisione di inammissibilità n.65/2023 del Collegio di garanzia sullo stesso provvedimento impugnato e senza poter chiedere l’abbreviazione dei termini per l’udienza del 2.8 sui ricorsi della FIGC e del Lecco, nei cui giudizi si è costituita ad opponendum anche la società di Canonico, e il Presidente Arzillo della 1T del TAR Lazio, violando le regole previste dall’art.218 del Dl 34/2020, ha fissato l’udienza di decisione non alla data dell’11 settembre (ma vi erano anche quelle del 12.9 e del 13.9 calendarizzate), prima data utile della Sezione a cui dovevano essere destinati anche i ricorsi della FIGC e del Lecco senza l’abbreviazione dei termini, ma a quella del 26 settembre, quasi a precostituire l’impossibilità di riunire i tre giudizi;
– e infatti il Presidente Arzillo, assegnatosi anche estensore delle due decisioni, con le sentenze del 3.8-7.8 ha accolto i due ricorsi di FIGC e Lecco tenendo distinti i due giudizi senza riunirli, perché se no avrebbe dovuto riunire anche quello del Foggia, che invece dichiara di non poter riunire per l’urgenza della definizione di un giudizio abbreviato in cui l’udienza anticipata del 2.8 non poteva essere rinviata a quella postergata ingiustificatamente al 26.9, dimenticando così che per tutti e tre i giudizi l’udienza canonica e secondo la norma era solo quella dell’11 settembre, che Arzillo non ha mai indicato;
– le due sentenze di Arzillo del 3.8-7.8 che riammettono il Lecco alla serie B sono una sequenza identica di omissioni nella ricostruzione dei fatti amministrativi che avrebbero danneggiato il Lecco e una inaudita espressione, condivisa con il legislatore sportivo, di diritto incondizionato del Lecco a violare le regole sportive e i termini perentori, inventandosi una forza maggiore che contrasta con la logica, con l’etica e con il diritto amministrativo sostanziale e processuale;
– viceversa, per il caso Reggina la sentenza (unica) del Collegio di Arzillo (ma con altro estensore) del 3.8-7.8 è costruita sul rigoroso rispetto delle norme sportive e della perentorietà dei termini, sulla base della (finora) granitica giurisprudenza del TAR e del CdS, dimenticata dal monocratico Arzillo solo per il caso Lecco;
– la FIGC il 4.8 prende atto delle sentenze del TAR Lazio e soprassiede all’integrazione dell’organico della B (e di quello della C) fino alle decisioni che adotterà il CdS il 29.8 davanti alla V Sezione, senza specificare quale organico di B debba essere integrato, quello illegittimo a 18 squadre voluto da Balata e reclamato dalla LNPB addirittura davanti al TAR oppure l’unico legittimo a 22 squadre;
– la LNPB, prima nell’assemblea del 31.7 monca di 4 o 2 società e poi nel comunicato del 7.8, se ne frega della FIGC e esprime l’intenzione di iniziare il campionato alle date programmate con il format illegittimo a 20 e l’open day del 18.8 e a sedici squadre nelle prime tre partite, rimandando a data da destinarsi le partite a cui avrebbero dovuto partecipare il Lecco e la Reggina, ancora sub iudice;
– il Foggia, con gli avv.ti Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba, il giorno dopo il deposito delle sentenze del TAR, l’8.8, le ha impugnate davanti al CdS (giudizi nn.6915-6916/2023), evidenziando tra i motivi di appello la mancata riunione dei tre ricorsi di FIGC, Lecco e Foggia aventi l’identico oggetto del provvedimento federale di ammissione del Lecco alla serie B, analizzando analiticamente nel ‘merito’ tutti i gravissimi e irreparabili vizi del procedimento amministrativo-sportivo del Lecco per quanto riguarda la mancanza dei requisiti infrastrutturali, neanche menzionati dal TAR nella ricostruzione fattuale, e chiedendo in via cautelare con decreto monocratico la sospensione dei campionati di serie B e C, perché l’udienza di decisione del 29.8 non avrebbe impedito comunque l’inizio del campionato di serie B;
– la FIGC si è costituita nei due appelli del Foggia con memoria dell’8.8, senza contestare nessuna delle censure del Foggia alle due identiche sentenze di Arzillo soprattutto sui vizi derivanti dalla ricostruzione documentale dei fatti, ma si è limitato a sostenere il difetto di interesse autonomo del Foggia ad appellare, nonostante tale interesse autonomo fosse l’oggetto del ricorso al TAR pendente al 26.9, su cui vi era specifico motivo di appello per la mancata riunione imputabile esclusivamente all’errore di Arzillo nella fissazione dell’udienza lontano da quella ordinaria dell’11.9;
– la Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, dott.ssa Rosanna De Nictolis, con due identici decreti dell’8.8 ha rigettato l’istanza cautelare del Foggia evidenziando, insolitamente, che vi ‘potrebbe’ essere una mancanza di interesse autonomo del Foggia ad impugnare le due decisioni, su cui peraltro vi era specifico motivo di appello per la mancata riunione dei tre giudizi, rimandando inoltre per la decisione, in mancanza dei termini per l’udienza del 29.8 (per un solo giorno) e di istanza di abbreviazione, all’udienza del 14.9 davanti al Collegio, che sarà presieduto dal dott. Francesco Caringella, a cui sarà demandata anche la delibazione piena sull’interesse autonomo del Foggia, incontestabile dopo la decisione n.73/2023 del Collegio di garanzia;
– a sua volta il Perugia ha impugnato il 9.8 le due sentenze del TAR (giudizi nn.6939-6941/2023) e ha chiesto l’abbreviazione dei termini per far fissare l’udienza al 29.8 con il Presidente Lotti e non quella del 14.9 con il Presidente Caringella, già fissata per gli appelli del Foggia più antichi di ruolo;
– con identici decreti cautelari del 10.8 la Presidente De Nictolis ha accolto l’istanza di abbreviazione dei termini proposta dal Perugia e ha fissato l’udienza del 29.8 davanti al Presidente Lotti, dimenticando che, ai sensi dell’art.96 comma 1 del codice del processo amministrativo, vi è un obbligo del giudice di riunire gli appelli avverso la stessa sentenze (Consiglio di Stato, sentenza n.8503/2022) e quindi l’istanza di abbreviazione doveva essere rigettata e l’udienza di decisione dei due appelli del Perugia avrebbe dovuto essere fissata per il 14.9 per la riunione a quelli anteriori del Foggia, salvo 4 istanze contestuali di Foggia e Perugia per l’anticipazione all’udienza del 29.8.
Nel caso del Lecco siamo certi ed è ormai ammesso documentalmente che le regole sportive e i termini perentori ivi previsti non siano stati rispettati, dal Lecco di Di Nunno con l’aiuto incomprensibile e inaccettabile, in associazione, della Commissione criteri infrastrutturali, della LNPB e della FIGC.
Ma siamo proprio sicuri che Collegio di garanzia (decisione n.65/2023), TAR in sede di fissazione di udienza differita e non riunita e di decisione sul caso Lecco e il Consiglio di Stato con i quattro decreti cautelari presidenziali sugli appelli di
Foggia e di Perugia abbiano rispettato le regole processuali? A me pare di no.
E adesso che succede?
Ragiono sul presupposto che le regole processuali, d’ora in poi, saranno rispettate, altrimenti queste considerazioni vanno cestinate se non vi sono i presupposti del giusto processo.
Quindi ragiono da giurista europeo oltre che italiano, svestendo i panni del tifoso foggiano e indossando quelli che, ad esempio, mi hanno consentito come giurista di demolire sul piano dottrinale le sentenze dell’Adunanza plenaria del CdS sulle concessioni balneari che dovevano cessare il 31.12.2023 e che ora sono a tempo indeterminato oppure di distruggere in Europa come avvocato le sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato che impedivano l’equiparazione giuridica e previdenziale dei magistrati onorari ai togati, imponendo al nuovo Governo incolpevole l’obbligo di rimediare per evitare il blocco dei fondi del PNRR minacciato dalla Commissione Ue.
È probabile che la Spal impugni entro il 18.8 davanti a TAR la decisione n.73/2023 del Collegio di garanzia, per far escludere il Perugia dal novero delle società riammissibili per accedere alla serie B al posto del Lecco. Arzillo come presidente della 1T dovrebbe fissare l’udienza di decisione dell’11.9.
Il Foggia si costituirà ad adiuvandum del Perugia nei due giudizi di appello del Perugia, chiedendone la riunione a quelli autonomi pendenti al 14.9.
La Reggina non so, se impugna entro il 22.8 la decisione negativa del TAR troverà il Collegio del 14.9 presieduto da Caringella per la decisione, salvo richiesta di abbreviazione dei termini.
Il resto spetta al Consiglio di Stato e alle decisioni che adotterà il 29.8 o il 14.9.
Se rispettose delle regole del giusto processo, la mia scommessa è ancora valida.
Altrimenti è inutile scommettere con le slot machines truccate, a cominciare dagli arbitraggi di favore.
Continuiamo a baciare le mani, ancora fiduciosi che siano pulite e leali sotto il profilo etico e giuridico.
avv.to Vincenzo De Michele